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Incentivo giovani NEET

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ANAS

Istituto: Una tantum Relativamente all’esercizio 2022 va corrisposta una indennità una tantum, a copertura del periodo pregresso, per un importo complessivo pari ad euro 450,00, riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1. Va erogata in due tranche, di cui la prima pari ad euro 250,00, da corrispondersi nella mensilità di febbraio 2023 e la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile 2023, come riparametrate nelle seguenti tabelle: Febbraio 2023 Par. Posizioni economiche Una Tantum 240 A 387,10 200 A1 322,58 170 B 274,19 155 B1 250,00 140 B2 225,81 115 C 185,48 100 C1 161,29 Aprile 2023 Par. Posizioni economiche Una Tantum 240 A 309,68 200 A1 258,06 170 B 219,35 155 B1 200,00 140 B2 180,65 115 C 148,39 100 C1 129,03

ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI

Istituto: Retribuzione Elemento provvisorio di retribuzione A decorrere dal primo giorno del quarto mese dopo la scadenza del C.C.N.L., ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma terzo, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogato a tutti i lavoratori dipendenti un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato. Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa venga presentata in data successiva alla scadenza del C.C.N.L., la indennità di vacanza contrattuale decorrerà dall’inizio del quarto mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa. Dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L., l’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato; gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato C.C.N.L. a far data dalla sua decorrenza iniziale.

ALIMENTARI (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi L'Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR), determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dall’1.4.2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e T.f.r. e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione. Liv. Par. IAR 1S 230 58,77 1 200 51,10 2 165 42,16 3A 145 37,05 3 130 33,22 4 120 30,66 5 110 28,11 6 100 25,55