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CERAMICA, CHIMICA (PICCOLA INDUSTRIA – FINO A 49 DIPENDENTI)

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CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva

L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Nelle aziende dove non c'è contrattazione a livello aziendale per i premi di partecipazione, viene erogato a tutti i dipendenti, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L'importo è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno.

CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva

L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI) – Previdenza complementare

Istituto: Previdenza complementare A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%. Società non aderenti al Fondo Astri e aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto sono tenute, con le medesime decorrenze, ad incrementare il contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31.12.2018, di un importo in cifra fissa, per ciascuna decorrenza, corrispondente al valore del contributo aggiuntivo dello 0,5%, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1 del vigente C.C.N.L.