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APPRENDISTATO
La Cassazione con la sentenza n. 6990 dello scorso 15 marzo ha ribadito che la mancata formazione dell’apprendista determina la nullità del contratto.
A seguito del disconoscimento del contratto di apprendistato si determinano le seguenti conseguenze:
a) trasformazione in ordinario rapporto di lavoro non agevolato;
b) obbligo di pagamento delle differenze retributive e contributive maggiorate delle sanzioni civili;
c) perdita delle agevolazioni normative e contributive previste per il contratto di apprendistato.
Gli ermellini, quindi, hanno ribadito che l’obbligo formativo non è una mera formalità, ma l’elemento qualificante e fondamentale del contratto di apprendistato.
Un obbligo inderogabile che, inoltre, trova un collegamento anche nell’articolo 35 della Costituzione, impegnando la Repubblica a curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori: l’apprendistato è considerato uno dei principali strumenti per raggiungere una finalità di importante valore sociale.
L’assenza del Piano Formativo Individuale (PFI) scritto, la mancanza di registri della formazione, l’assenza o inattività del Tutor aziendale, la mancata formazione esterna sono alcuni degli elementi che dimostrano l’assenza o la carente formazione.
Costituzione Italiana Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.