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TFR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale dello scorso 4 settembre, ha messo a disposizione la versione ufficiale del modulo TFR3 che, sostituendo il modello precedente, deve essere utilizzato per comunicare la scelta di destinazione del T.F.R. come previsto dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di adesione automatica alla previdenza complementare.
ADESIONE AUTOMATICA.
La Legge n. 199/2025 all’art. 1, comma 204 ha stabilito che – decorrenza dal 1° luglio 2026 – i lavoratori di “ prima assunzione “ (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico) debbano essere iscritti d’ufficio (silenzio assenso) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, territoriali o aziendali, conferendo il T.F.R. maturando e i contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, fatta salva la possibilità di successiva revoca, il lavoratore può decidere se :
- lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
- destinare il TFR a un fondo pensione (quello previsto dal CCNL o un altro), che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.
Ove il dipendente abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento (totale o parziale) del T.F.R., segnalerà a quale forma destinare il T.F.R. maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso.
In assenza di specifica scelta, applicando il meccanismo del silenzio-assenso, il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal CCNL oppure, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di lavoratori in azienda, salvo diverso accordo sindacale. In ultima analisi, se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TF.R. viene versato al fondo residuale “ Cometa “.
MODULO TFR3.
Raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR per coloro di “prima assunzione” assunto dopo il 30 giugno 2026.
Il modulo TFR2 continua a valere per i rapporti avviati fino al 30 giugno, dove il semestre di silenzio-assenso non è ancora scaduto, e per chi, avendo mantenuto il T.F.R. in azienda, decide in un secondo momento di conferirlo a un fondo pensione.
La modulistica precedente distingueva i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006, che compilavano il modulo TFR1, dai nuovi assunti dal 1° gennaio 2007, ai quali era riservato il TFR2.
La nuova e la precedente disciplina generano ora differenze sostanziali sotto il profilo contributivo. Con il silenzio-assenso il lavoratore era considerato aderente solo alla scadenza dei sei mesi, e al fondo confluiva il solo TFR. Con l’adesione automatica il lavoratore è aderente già dalla data di assunzione, e l’adesione si estende alla contribuzione prevista dagli accordi collettivi.
Inoltre, il silenzio sul modulo TFR3 produce un effetto che il meccanismo precedente non aveva. Oltre al TFR, al fondo confluisce la contribuzione a carico del lavoratore nella misura fissata dal contratto collettivo, trattenuta ogni mese in busta paga, insieme al contributo del datore di lavoro.
COMPILAZIONE E CONSEGNA MODULO TFR3.
Raccoglie i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa prevista dalla normativa vigente nonchè i dati identificativi del datore di lavoro. La sezione 1 è dedicata ai lavoratori di prima assunzione, da compilare esclusivamente da chi accede al lavoro per la prima volta e non ha precedenti posizioni previdenziali. La sezione 2 del modulo TFR3 interessa i lavoratori non di prima assunzione con un fondo di pensione già attivo.
Il datore di lavoro lo acquisisce unitamente all’informativa e procede alla conservazione di copia debitamente firmata.
I passaggi sono, quindi, i seguenti:
- al momento dell’assunzione, il datore consegna al lavoratore l’informativa sugli accordi applicabili e il modulo di destinazione del T.F.R.;
- il lavoratore ha 60 giorni per riconsegnarlo debitamente compilato, indicando la propria scelta, oppure per comunicare la rinuncia all’adesione automatica;
- il datore acquisito il modulo, rilascia al lavoratore una copia controfirmata;
- in assenza di scelta entro i 60 giorni, si procede con l’adesione automatica, con versamenti dal mese successivo e recupero delle quote dalla data di assunzione.
COMPILAZIONE DIGITALE MODULO TFR3.
Prossimamente il Ministero renderà disponibile sul proprio sito una versione digitale editabile del modulo TFR3, che potrà essere notificato al datore di lavoro.
MODULO TFR3


