CIG
Adempimento: Presentazione domanda CIGO/FIS/CIGD
Adempimento: Presentazione domanda CIGO/FIS/CIGD
Adempimento: Presentazione flusso dati retributivi e contributivi mese precedente
Adempimento: Stampa Libro Unico Lavoro mese precedente
Istituto: Una tantum Con accordo 31 marzo 2021 Fiavet, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno concordato di posticipare a settembre e novembre 2021 la II e la III tranche di una tantum previste precedentemente a marzo e a settembre 2021 (articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019) . Viene prorogato inoltre a ottobre 2021 il termine previsto all’art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 per la conclusione di un accordo in tema di Premio di risultato.
Istituto: Minimi retributivi
Istituto: Minimi retributivi
Istituto: Minimi retributivi
Istituto: Decorrenza e durata
Istituto: Minimi retributivi
L’erogazione dell’una tantum è effettuata ai dipendenti con assunzione precedente al 1° gennaio 2020. Ai dipendenti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data del 1° luglio 2021 saranno erogate le quote di una tantum proporzionalmente ai mesi di assunzione tra il 1° gennaio e la data di assunzione stessa, sia per la quota scadente il 1° luglio 2021, sia per la quota scadente il 1° settembre 2021.
Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (INDUSTRIA) DA 01.09.2021 Livelli Minimo 1 S 2.407,02 1 2.093,03 2 1.726,78 3 A 1.517,47 3 1.360,52 4 1.255,83 5 1.151,20 6 1.046,55 VV.PP. 1ª 1.726,78 VV.PP. 2ª 1.360,52 OLEARIA E MARGARINIERA (INDUSTRIA) DA 01.09.2021 Livelli Minimo 1 Q 2.272,55 1 2.272,55 2 Q 2.116,10 2 2.116,10 3 1.905,87 4 1.683,00 5 1.539,52 6 1.421,86 7 1.298,00 8 1.225,36 9 1.151,91 10 1.046,43
Istituto: Contratto a termine In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, a far data dal 1.9.2021, nei limiti del: - 4% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 50 dipendenti; - 8% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 50 dipendenti. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.