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Piattaforme digitali

Naspi

Adempimento: Obbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2022, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi Soggetti: Titolari di indennità Naspi Modalità: INPS Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa Normativa di riferimento: Inps circ. 94/2015

Part time

Adempimento: Richiesta di versamenti di contributi volontari integrativi per l'anno 2021 ad integrazione di periodi part time Soggetti: Lavoratori part time Modalità: INPS Normativa di riferimento: INPS circ. 29/2006

TFR

Adempimento: Obbligo di presentare la dichiarazione sull'avvenuto superamento dei 50 addetti Soggetti: Aziende che, al 31.12.2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti Modalità: INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria Normativa di riferimento: INPS circ. 70/2007 INPS circ. 237/2016

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) DA 01.04.2023 (*) Livelli Minimo 8 2.264,68 7 2.136,10 6 2.005,13 5 1.878,36 4 1.786,95 3S 1.745,98 3 1.707,25 2S 1.657,81 2 1.621,70 1 1.289,04 VV.PP. 1ª 1.932,91 VV.PP. 2ª 1.823,07 (*) Per le aziende Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuali entrano in vigore al 1.10.2023. FOTOINCISIONE TESSILE (INDUSTRIA) DA 01.04.2023 Livelli Minimo 6 2.025,92 5 1.897,58 4 1.740,39 3 1.624,27 2 1.516,28 1 1.347,01 RETIFICI DA PESCA DA 01.04.2023 Livelli Minimo 8 2.202,05 7 2.087,99 6 1.930,14 5 1.802,34 4 1.757,89 3 1.711,87 2 1.621,78 1 1.284,29

AGENZIE DI ASSICURAZIONE – SNA

Istituto: Decorrenza e durata Il presente contratto collettivo delle  Agenzie di assicurazione - Sna ha decorrenza dall’1.4.2018 e scadenza all’1.4.2023.

ALIMENTARI (COOPERATIVE)

Istituto: Minimi retributivi L’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dall’1.4.2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e T.F.R. e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione. Liv. Par. IAR Euro 1S 230 58,77 1 200 51,10 2 165 42,16 3A 145 37,05 3 130 33,22 4 120 30,66 5 110 28,11 6 100 25,55

ALIMENTARI (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi L'Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR), determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dall’1.4.2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e T.f.r. e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione. Liv. Par. IAR 1S 230 58,77 1 200 51,10 2 165 42,16 3A 145 37,05 3 130 33,22 4 120 30,66 5 110 28,11 6 100 25,55

ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI

Istituto: Retribuzione Elemento provvisorio di retribuzione A decorrere dal primo giorno del quarto mese dopo la scadenza del C.C.N.L., ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma terzo, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogato a tutti i lavoratori dipendenti un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato. Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa venga presentata in data successiva alla scadenza del C.C.N.L., la indennità di vacanza contrattuale decorrerà dall’inizio del quarto mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa. Dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L., l’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato; gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato C.C.N.L. a far data dalla sua decorrenza iniziale.

ANAS

Istituto: Una tantum Relativamente all’esercizio 2022 va corrisposta una indennità una tantum, a copertura del periodo pregresso, per un importo complessivo pari ad euro 450,00, riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1. Va erogata in due tranche, di cui la prima pari ad euro 250,00, da corrispondersi nella mensilità di febbraio 2023 e la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile 2023, come riparametrate nelle seguenti tabelle: Febbraio 2023 Par. Posizioni economiche Una Tantum 240 A 387,10 200 A1 322,58 170 B 274,19 155 B1 250,00 140 B2 225,81 115 C 185,48 100 C1 161,29 Aprile 2023 Par. Posizioni economiche Una Tantum 240 A 309,68 200 A1 258,06 170 B 219,35 155 B1 200,00 140 B2 180,65 115 C 148,39 100 C1 129,03

CARTAI (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II livello negli ultimi tre anni e non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L., è riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L..

CENTRI ELABORAZIONE DATI

Istituto: Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari dall’ 1° aprile 2023 a: - Quadri di Direzione euro 273,00 (duecentosettantatre/00 euro) lorde per 14 mensilità; - Quadri euro 238,00 (duecentotrentotto/00 euro) lorde per 14 mensilità.

COMMERCIO – CONFCOMMERCIO

Istituto: Minimi retributivi Dall’1.4.2023, va erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell'art. 216 "Assorbimenti" del vigente C.C.N.L. TDS.   Liv. Acconto 1.4.2023 Quadri 52,08 I 46,92 II 40,58 III 34,69 IV 30,00 V 27,10 VI 24,33 VII 20,83 Operatori di Vendita   1ª Categoria 28,32 2ª Categoria 23,78