OCCHIALI (ARTIGIANATO)
Istituto: Minimi retributivi OCCHIALI (ARTIGIANATO) DA 01.10.2022 a 3?0.11.2022 Livelli Minimo 6 1.790,47 5 1.621,39 4 1.515,38 3 1.423,45 2 1.372,36 1 1.315,93
Istituto: Minimi retributivi OCCHIALI (ARTIGIANATO) DA 01.10.2022 a 3?0.11.2022 Livelli Minimo 6 1.790,47 5 1.621,39 4 1.515,38 3 1.423,45 2 1.372,36 1 1.315,93
Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022. In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..
Istituto: Minimi retributivi OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA) DA 01.10.2022 Livelli Minimo 6 Q 2.114,33 6 2.114,33 5 1.895,72 4 1.760,13 3 1.672,86 2 1.587,65 1 1.243,62
Istituto: Minimi retributivi PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DA 01.10.2022 Livelli Minimo Q 1.855,93 1 1.768,08 2 1.609,04 3 1.450,36 4 1.329,82 5 1.253,18 6 1.181,94 7 1.089,43
Istituto: Una tantum Panifici artigianali: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 31.5.2022, verrà corrisposta un’indennità di € 200,00 lorde, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di € 70,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022, di € 70,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022 e di € 60,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2022. Essa non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con i criteri di proporzionalità. Agli apprendisti in forza al 31.5.2022 sarà erogato, a titolo di una tantum, l’importo di cui sopra, nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Panifici industriali: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 31.5.2022, verrà corrisposta un’indennità di € 400,00 lorde, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di € 140,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022, di € 140,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022 […]
Istituto: Minimi retributivi PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) DA 01.10.2022 Livelli Minimo 6 Q 2.167,66 6 2.167,66 5 1.961,96 4 S 1.838,48 4 1.796,72 3 1.718,70 2 1.631,59 1 1.270,17
Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022. In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..
Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022. In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..
Istituto: Minimi retributivi Sono conglobati in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi: - paga base (o minimo tabellare), - ex indennità di contingenza, - Elemento Distinto dalla Retribuzione (E.D.R.). Il conglobamento degli istituti non ne modifica i riflessi economici. Liv. Par. Retribuzione tabellare mensile All’1.10.2020 A Super 190 2.361,12 A 170 2.165,67 B 140 1.872,50 C 123 1.707,83 D 100 1.479,50 Liv. Par. All’1.10.2021 A Super 190 2.387,72 A 170 2.189,47 B 140 1.892,10 C 123 1.725,05 D 100 1.493,50 Liv. Par. All’1.10.2022 A Super 190 2.447,57 A 170 2.243,02 B 140 1.936,20 C 123 1.763,79 D 100 1.525,00
Adempimento: Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente Soggetti: Utilizzatori libretto famiglia Modalità: INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center Normativa di riferimento: Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
Adempimento: Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente Soggetti: Datori di lavoro domestico Modalità: INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari Normativa di riferimento: Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 17/2022
Adempimento: Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente Soggetti: Aziende commercio, trasporto e spedizione Modalità: FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl Normativa di riferimento: Accordo 21.7.2016