CONCERIE (INDUSTRIA)
Istituto: Fondo di previdenza A decorrere dall’1.10.2022, il contributo a carico dell’azienda, sui minimi tabellari, è pari al 2,00%”.
Istituto: Fondo di previdenza A decorrere dall’1.10.2022, il contributo a carico dell’azienda, sui minimi tabellari, è pari al 2,00%”.
Istituto: Minimi retributivi DIRIGENTI AGRICOLTURA DA 01.10.2022 Livelli Minimo Dirigente 4.555,00
Istituto: Formazione e addestramento professionale Le Parti stabiliscono, a far data dall’1.10.2022 un’apposita aliquota contributiva pari allo 0,20% destinato specificatamente al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” (così come definita nel presente articolo) e istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese come di seguito indicato. A decorrere dall’1.10.2022, la contribuzione destinata all’Ente Territoriale Formazione e Sicurezza sarà pari all’1%. Si demanda alla contrattazione territoriale di individuare le modalità per addivenire ad una attribuzione paritetica fra le due funzioni dell’Ente, entro 12 mesi dalla firma del presente Accordo. Per i territori in cui il contributo per l’Ente Territoriale Formazione e Sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento Nazionale. Sulla base dell’aggiornamento dei profili, Formedil si incarica di individuare/aggiornare i programmi formativi indirizzati alle maestranze edili delle imprese artigiane, definendo anche un “format” unico per […]
Istituto: Cassa edile Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dal 1° ottobre 2022, entrano in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.Dal 1° ottobre 2022, il contributo Ape deve essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dall’1.10.2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024. Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l’individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al Fnape viene demandato il monitoraggio annuale dell’andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l’equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%. FANPE - Aliquote Regionali Valle d'Aosta 3,91% Piemonte 3,86% Liguria 3,93% Lombardia 4,09% Trentino Alto Adige 4,55% Friuli Venezia Giulia 4,27% Veneto 4,37% Emilia Romagna 3,87% Toscana 3,80% Marche 3,65% Umbria 4,00% Lazio 3,45% Abruzzo 3,58% Molise 3,04% Campania 2,67% Puglia 3,04% Basilicata 2,85% Calabria 2,53% Sicilia 2,53% Sardegna 3,05%
Istituto: Formazione e addestramento professionale Le parti stabiliscono, a far data dall’1.10.2022 una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei Lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla primalità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla primalità per le imprese che denuncino in Cassa Edile Operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 Operai dipendenti potranno accedere alla primalità in presenza di un solo Operaio inquadrato al primo livello). A decorrere dall’1.10.2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza è pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro. Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per […]
Istituto: Trasferte Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell’Accordo del 2.2.2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l’apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del C.C.N.L., nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1.10.2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi. In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri Lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa. Le parti danno mandato alla CNCE di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato. Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli Operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese […]
Istituto: Cassa edile Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dal 1° ottobre 2022, entrano in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.Dal 1° ottobre 2022, il contributo Ape deve essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dall’1.10.2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024. Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l’individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al Fnape viene demandato il monitoraggio annuale dell’andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l’equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%. FANPE - Aliquote Regionali Valle d'Aosta 3,91% Piemonte 3,86% Liguria 3,93% Lombardia 4,09% Trentino Alto Adige 4,55% Friuli Venezia Giulia 4,27% Veneto 4,37% Emilia Romagna 3,87% Toscana 3,80% Marche 3,65% Umbria 4,00% Lazio 3,45% Abruzzo 3,58% Molise 3,04% Campania 2,67% Puglia 3,04% Basilicata 2,85% Calabria 2,53% Sicilia 2,53% Sardegna 3,05%
Istituto: Formazione e addestramento professionale Le parti stabiliscono, a far data dall’1.10.2022 una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei Lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile Operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 Operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo Operaio inquadrato al primo livello). A decorrere dall’1.10.2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza è pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro. Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data dell’1.10.2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui […]
Istituto: Trasferte Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell’Accordo del 2.2.2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l’apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del C.C.N.L., nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1.10.2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi. In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri Lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa. Le parti danno mandato alla CNCE di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato. Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli Operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese […]
Istituto: Minimi retributivi Dal 01.10.2022 viene abolita la categoria C2.
Istituto: Reperibilità Nuovi importi a partire da ottobre 2022 Orario settimanale in 5 giorni Euro Giornaliera Importo in cifra pari a 15,26 Sesto giorno (giornaliera) Importo in cifra pari a 32,99 Festivo (giornaliera) Importo in cifra pari a 53,13 A partire da ottobre 2022, qualora l'intervallo tra due interventi notturni sia pari o inferiore a 2 ore, l'orario ai fini del calcolo del riposo fisiologico sarà considerato continuativo.
Istituto: Una tantum Corresponsione “una tantum” - Ai lavoratori in forza alla data dell’1.10.2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle misure indicate nella tabella che segue. Tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dall’1.1.2022 al 30.9.2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue: - l'importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022; - in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato (dall’1.1.2022 al 30.9.2022), gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni; - in caso di assunzione nel corso dal periodo sopra considerato (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto […]