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Sicurezza sul lavoro

Somministrazione

Adempimento: Comunicazione dei lavoratori somministrati per contratti conclusi nel 2021 Soggetti: Imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati Modalità: Alle Rsa o in mancanza alle organizzazioni sindacali territoriali con raccomandata AR, a mano o tramite PEC Normativa di riferimento: Art. 36 D.Lgs. 81/2015 Min. Lavoro nota 3.7.2012

FACONISTI (ANPIT-CISAL)

Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 05-02-2018 decorre dall’1.2.2018 e scade il 31.1.2022, sia per la parte economica che per la parte normativa.

LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Entro il mese di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dall’1 gennaio a copertura del 2022 sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’Istat.

Conguaglio fiscale

Adempimento: Fino al 28 febbraio possono essere eseguite le operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2021 Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta Modalità: Nella busta paga del mese di febbraio Normativa di riferimento: Art. 23, DPR n. 600 del 1973

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (06.12.2021) è corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo “Una tantum” va erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Agli apprendisti in forza al 06.12.2021 va erogato a titolo di “Una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'“Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.

CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi CALZATURE (PICCOLA INDUSTRIA) DA 01.02.2022 Livelli Minimo 8 2.304,39 7 2.142,11 6 1.982,64 5 1.882,46 4 1.802,82 3 bis 1.761,28 3 1.720,25 2 bis 1.669,10 2 1.624,55 1 1.279,53

GIOCATTOLI, MODELLISMO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi GIOCATTOLI, MODELLISMO (PICCOLA INDUSTRIA) DA 01.02.2022 Livelli Minimo 7Q 2.256,51 7 2.256,51 6 2.088,01 5 1.983,65 4S 1.873,07 4 1.821,94 3 1.740,60 2 1.643,95 1 1.295,60

LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Gli incrementi relativi al mese di gennaio vanno erogati con la retribuzione di febbraio 2022. Cat. Minimi 31.12.2021 3 Scatti Montante Incrementi 1.1.2022 Par. AD3 2.596,84     60,99 210 AD2 2.549,17     59,54 205 AD1 2.448,86     56,63 195 AC5 2.349,49     53,73 185 AC4 2.200,51     49,37 170 AC3/AC2/AS4 2.051,39     45,02 155 AS3 1.977,38     42,84 148 AC1/AS2 1.901,07     40,66 140 AE4/AS1 1.841,71     38,92 134 AE3 1.767,32     36,74 127 AE2 1.692,41     34,56 119 AE1 1.504,68 23,85 1.528,53 29,04 100 I minimi comprendono paga base, contingenza ed E.D.R. non conglobati Valore Ipca 1,9%

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA) DA 01.02.2022 Livelli Minimo 6Q 2.240,20 6 2.240,20 5 2.046,27 4S 1.894,69 4 1.808,06 3 1.729,00 2 1.630,40 1 1.279,86

OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'importo dell'E.G.R. è elevato a 230,00 euro lordi annui con decorrenza dall'anno 2021 (con erogazione a febbraio 2022). Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali, potranno definire con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'E.G.R. per l'anno di competenza.

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)

Istituto: Apprendistato I lavoratori assunti a partire dall’1.2.2022 con il contratto di apprendistato sono inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione è quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ragguagliata, in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine del periodo di apprendistato, alle percentuali e relativi periodi di applicazione come riportato nella tabella in calce, fatte salve diverse intese delle parti contraenti Periodo di riferimento Percentuale Primo terzo del periodo 85% Secondo terzo del periodo 90% Periodo finale 95%

PANIFICATORI (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (06.12.2021) è corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo “Una tantum” va erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Agli apprendisti in forza al 06.12.2021 va erogato a titolo di “Una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'“Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.