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Sicurezza sul lavoro

CARTAI (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II livello negli ultimi tre anni e non abbiano ricevuto, nello stesso periodo, nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L., è riconosciuto con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L..

CENTRI ELABORAZIONE DATI

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa La quota associativa annuale per ogni dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi e per gli apprendisti è pari a euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) suddivisi in 12 rate mensili da euro 12,00 (dodici/00) fino al 30.6.2015. Dall’1.4.2022, il contributo annuale è fissato in euro 204,00 (duecentoquattro/00) suddivisi in 12 rate mensili di cui euro 15,00 (quindici/00) a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 (due/00) a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’art. 12 della L. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (T.F.R. ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente C.C.N.L., sarà dovuta una sola iscrizione all'Easi. Le parti si danno specificatamente atto che i contributi dovuti al Fondo Easi sono parte integrante del trattamento economico complessivo previsto dal C.C.N.L. che, di conseguenza, risulta comprensivo degli stessi. Detti contributi devono considerarsi parte integrante del trattamento economico e sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale assumendo, pertanto, valenza normativa […]

CENTRI ELABORAZIONE DATI – Enti bilaterali

Istituto: Enti bilaterali Dall'1.4.2022 la quota contrattuale di servizio perii finanziamento dell'Ebce è fissata nella misura globale di 11 euro mensili per 14 mensilità, di cui 8 euro a carico dei datori di lavoro e 3 euro a carico dei lavoratori.Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L. (firmato il 09/03/2022), un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a euro 26,00.Tale elemento deve essere corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

CENTRI ELABORAZIONE DATI – Indennità di funzione

Istituto: Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda, va mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a: Dall’1.4.2022: - Quadri di Direzione euro 269,00 (duecentosessantanove/00 euro) lorde per 14 mensilità; - Quadri euro 234,00 (duecentotrentaquattro/00 euro) lorde per 14 mensilità. Dal 1° aprile 2023: - Quadri di Direzione euro 273,00 (duecentosettantatre/00 euro) lorde per 14 mensilità; - Quadri euro 238,00 (duecentotrentotto/00 euro) lorde per 14 mensilità. Dal 1° aprile 2024: - Quadri di Direzione euro 278,00 (duecentosettantotto/00 euro) lorde per 14 mensilità; - Quadri euro 242,00 (duecentoquarantadue/00 euro) lorde per 14 mensilità.

CERAMICA, CHIMICA (PICCOLA INDUSTRIA – FINO A 49 DIPENDENTI)

Istituto: Diarie Norma particolare per il settore Coibenti Dall’1.4.2022 l'importo della diaria di cui alla lettera C. è fissato in euro 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.

EDILI (COOPERATIVE)

Istituto: Cassa edile Le parti sottoscrittrici il rinnovo 03.03.2022 concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dal 1° aprile 2022.

EDILI (INDUSTRIA)

Istituto: Cassa edile Le parti sottoscrittrici il rinnovo 03.03.2022 concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dal 1° aprile 2022.

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

Istituto: Indennità di vacanza contrattuale Il contratto collettivo nazionale del 15-01-2020, in relazione al triennio 1.1.2019 - 31.12.2021, esplica i suoi effetti sia normativi sia economici dal 1.1.2019 salvo diversa prescrizione del presente contratto. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., sarà corrisposto, a decorrere dalla data di scadenza medesima, un “elemento provvisorio della retribuzione” pari al 30% dell’indice IPCA applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’indice predetto. Dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale l'indennità cesserà di essere erogata. Tale indennità nelle misure sopra indicate sarà assorbita con gli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto.

GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L., è riconosciuta con le competenze del mese di aprile un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L.

MAGAZZINI GENERALI

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio al 18-05-2021 (data di stipula dell' accordo di rinnovo) è corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 230 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo viene erogato in tre rate di cui la prima di 100 euro entro luglio 2021, la seconda di euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e la terza di euro 80 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Le imprese cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui al punto 1 dell'Accordo 30.5.2019 potranno corrispondere l'Una tantum prevista dal rinnovo contrattuale sottoscritto il 18.5.2021, attraverso gli strumenti della mutualità propri della cooperazione.

MODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO

Istituto: Diarie Norma particolare per il settore Coibenti Dall’1.4.2022 l'importo della diaria di cui alla lettera C. è fissato in euro 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.

MODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO

Istituto: Una tantum Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17-02-2022 (data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 180, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. L'importo “una tantum” di cui sopra è erogato in due tranches: - 90 euro ad aprile 2022; - 90 euro a novembre 2022. Agli apprendisti in forza al 17-02-2022  va erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “una tantum” è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-timè e, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'“una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti […]