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Contributi Colf (slitta a martedì 11 aprile 2023 perché festivo)

LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza ai lavoratori in forza al 3 maggio 2022 ( data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo “una tantum” va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

MAGAZZINI GENERALI

Istituto: Minimi retributivi MAGAZZINI GENERALI DA 01.10.2022 Livelli Minimo Conting Altri elementi E.d.R. Totale Q 2.297,87 64,54 12,8 2.375,21 1 2.157,98 12,07 12,05 2.182,10 2 1.982,46 11,07 11,06 2.004,59 3 S 1.790,37 10,00 10 1.810,37 C3 1.790,93 10,04 1.800,97 B3 1.790,37 10 1.800,37 A3 1.789,81 9,96 1.799,77 3 1.742,30 9,75 9,7 1.761,75 F2 1.742,89 9,74 1.752,63 E2 1.742,33 9,7 1.752,03 D2 1.741,78 9,66 1.751,44 4 1.657,21 9,26 9,24 1.675,71 H1 1.688,36 9,36 1.697,72 G1 1.681,58 9,32 1.690,90 4 J 1.613,99 9,02 1.623,01 5 1.580,12 8,84 8,79 1.597,75 6 1.476,76 8,26 8,26 1.493,28 6 J 1.358,47 0,00 7,58 1.366,05 I - 1°-6° m (*) 1.480,76 8,27 1.489,03 I  dal 7° m (*) 1.561,52 8,72 1.570,24 L 1°-6° m (*) 1.480,76 8,27 1.489,03 L 7°-15° m (*) 1.561,52 8,72 1.570,24 L  dal 16° m (*) 1.601,92 8,95 1.610,87

OCCHIALI (ARTIGIANATO)

Istituto: Minimi retributivi OCCHIALI (ARTIGIANATO) DA 01.10.2022 a 3?0.11.2022 Livelli Minimo 6 1.790,47 5 1.621,39 4 1.515,38 3 1.423,45 2 1.372,36 1 1.315,93

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA) DA 01.10.2022 Livelli Minimo 6 Q 2.114,33 6 2.114,33 5 1.895,72 4 1.760,13 3 1.672,86 2 1.587,65 1 1.243,62

PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

Istituto: Minimi retributivi PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI DA 01.10.2022 Livelli Minimo Q 1.855,93 1 1.768,08 2 1.609,04 3 1.450,36 4 1.329,82 5 1.253,18 6 1.181,94 7 1.089,43

PANIFICATORI – CONFESERCENTI

Istituto: Una tantum Panifici artigianali: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 31.5.2022, verrà corrisposta un’indennità di € 200,00 lorde, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di € 70,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022, di € 70,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022 e di € 60,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2022. Essa non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con i criteri di proporzionalità. Agli apprendisti in forza al 31.5.2022 sarà erogato, a titolo di una tantum, l’importo di cui sopra, nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Panifici industriali: ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 31.5.2022, verrà corrisposta un’indennità di € 400,00 lorde, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da corrispondersi nella misura di € 140,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022, di € 140,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022 […]

PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) DA 01.10.2022 Livelli Minimo 6 Q 2.167,66 6 2.167,66 5 1.961,96 4 S 1.838,48 4 1.796,72 3 1.718,70 2 1.631,59 1 1.270,17

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

PENNE, MATITE E SPAZZOLE (PICCOLA INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

RESTAURO BENI CULTURALI

Istituto: Minimi retributivi Sono conglobati in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi: - paga base (o minimo tabellare), - ex indennità di contingenza, - Elemento Distinto dalla Retribuzione (E.D.R.). Il conglobamento degli istituti non ne modifica i riflessi economici. Liv. Par. Retribuzione tabellare mensile All’1.10.2020 A Super 190 2.361,12 A 170 2.165,67 B 140 1.872,50 C 123 1.707,83 D 100 1.479,50 Liv. Par. All’1.10.2021 A Super 190 2.387,72 A 170 2.189,47 B 140 1.892,10 C 123 1.725,05 D 100 1.493,50 Liv. Par. All’1.10.2022 A Super 190 2.447,57 A 170 2.243,02 B 140 1.936,20 C 123 1.763,79 D 100 1.525,00