Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it

Contributi Enpaia (slitta a lunedì 27 marzo 2023)

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Istituto: Una tantum A copertura del periodo pregresso dall’1.1.2021 al 30.9.2022 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà erogato un importo forfettario di euro 100 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 - 200) e senza alcun effetto di trascinamento. La predetta somma di 100 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dall’1.1.2021 al 30.9.2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in due tranches di pari importo di 50 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023. Gli importi forfettari di cui ai capoversi che precedono vanno riproporzionati nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell'I.V.C., nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto.   Liv. Par. Importo totale una tantum Da erogare con la retribuzione del mese di novembre 2022 Da erogare con la retribuzione del mese di maggio 2023 C4 100 74,63 37,31 37,31 C3 125 93,28 46,64 46,64 C2 134 100,00 50,00 50,00 C1 152 113,43 56,72 56,72 B3 155 115,67 57,84 57,84 B2 162 120,90 60,45 60,45 B1 170 126,87 […]

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

PENNE, MATITE E SPAZZOLE (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

SERVIZI AUSILIARI (ANPIT – CISAL)

Istituto: Minimi retributivi Tab. 1b): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in curo per il tempo pieno per: Dirigenti Quadri, Impiegati e Operai (Retribuzione Fissa Mensile) Liv. P.B.N.C.M. 31.10.2021 1.11.2021 1.11.2022 1.11.2023 1.11.2024 Dirigente Non previsto 4.416,00 4.560,00 4.704,00 4.848,00 Quadro (ex QA1) 2.116,00 2.188,00 2.260,00 2.332,00 2.404,00 Al (ex A2) 1.840,00 1.902,40 1.964,80 2.027,20 2.089,60 A2 (ex A3) 1.656,00 1.711,80 1.767,60 1.823,40 1.879,20 B1 1.472,00 1.521,80 1.571,60 1.621,40 1.671,20 B2 1.334,00 1.378,70 1.423,40 1.468,10 1.512,80 C1 1.196,00 1.236,20 1.276,40 1.316,60 1.356,80 C2 1.104,00 1.140,60 1.177,20 1.213,80 1.250,40 D1 1.012,00 1.045,60 1.079,20 1.112,80 1.146,40 D2 920,00 950,00 980,00 1.010,00 1.040,00 Tab. 1 b): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita (Retribuzione Fissa Mensile) Liv. P.B.N.C.M. 31.10.2021 1.11.2021 1.11.2022 1.11.2023 1.11.2024 Operatore Gestionale - 1.369,62 1.414,44 1.459,26 1.504,08 Operatore di 1ª Categoria 1.200,60 1.240,83 1.281,06 1.321,29 1.361,52 Operatore di 2ª Categoria 1.076,40 1.112,58 1.148,76 1.184,94 1.221,12 Operatore di 3ª Categoria 993,60 1.026,54 1.059,48 1.092,42 1.125,36

TERZIARIO, SERVIZI – CIFA/CONFSAL

Istituto: Minimi retributivi A. Tabelle retributive settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi - Retribuzioni regime ordinario Retribuzioni base e aumenti retributivi Livello Indennità di funzione Paga Base e Contingenza 1.6.2020 1.2.2021 1.9.2021 1.4.2022 1.11.2022 Quadri 180,00 2.457,81 2.459,66 2.462,73 2.465,80 2.469,49 Primo 0,00 2.253,04 2.254,73 2.257,55 2.260,36 2.263,74 Secondo 0,00 2.023,61 2.025,12 2.027,65 2.030,18 2.033,22 Terzo 0,00 1.810,02 1.811,38 1.813,64 1.815,90 1.818,62 Quarto 0,00 1.642,31 1.643,54 1.645,59 1.647,65 1.650,11 Quinto 0,00 1.535,30 1.536,45 1.538,37 1.540,29 1.542,59 Sesto 0,00 1.434,94 1.436,01 1.437,81 1.439,60 1.441,75 Settimo 0,00 1.302,89 1.303,86 1.305,49 1.307,12 1.309,07   Allegato B B. Tabelle retributive settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi - Retribuzioni regime di primo ingresso e reimpiego   1.6.2020 Livello Retribuzione 1° anno 2° anno Quadri 2.637,81     Primo 2.253,04     Secondo 2.023,61     Terzo 1.810,02 1.357,52 1.538,52 Quarto 1.642,31 1.231,73 1.395,96 Quinto 1.535,30 1.151,48 1.305,01 Sesto 1.434,94 1.076,20 1.219,70 Settimo 1.302,89     1.2.2021 Livello Retribuzione 1° anno 2° anno Quadri 2.639,66     Primo 2.254,73     Secondo 2.025,12     Terzo 1.811,38 1.358,53 1.539,67 Quarto 1.643,54 1.232,66 1.397,01 Quinto 1.536,45 1.152,34 1.305,99 Sesto 1.436,01 1.077,01 1.220,61 Settimo 1.303,86     1.9.2021 Livello Retribuzione 1° anno 2° anno Quadri 2.642,73     […]

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFARTIGIANATO

Istituto: Una tantum Tessile Calzature, Pelli e cuoio, Occhiali, Giocattoli, Penne, spazzole e pennelli Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al  17-02-2022 ( data di sottoscrizione dell'accordo) è corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. L'importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due tranches: - 100 euro ad aprile 2022; - 100 euro a novembre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo va erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell'“una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'“una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente […]

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA) – UNIONTESSILE

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

Lavoro agile

Adempimento: Comunicazione del lavoro agile instaurato dal 1° settembre 2022 Soggetti: Generalità datori di lavoro Modalità: Min. lavoro in via telematica a: https://servizi.lavoro.gov.it Normativa di riferimento: Art. 41 bis D.L. 73/2022 conv. L. 122/2022 Min. Lavoro DM 149/2022

Libretto famiglia

Adempimento: Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente Soggetti: Utilizzatori libretto famiglia Modalità: INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center Normativa di riferimento: Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017

Assistenza fiscale

Adempimento: Trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni integrative. Consegna di copia del mod. 730 integrativo elaborato e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3 integrativo). Soggetti: CAF e professionisti abilitati Modalità: All'Agenzia delle Entrate in via telematica Al lavoratore o pensionato assistito (730-4 integrativo), nonché al sostituti di imposta non inseriti nell'elenco di quelli che hanno chiesto di ricevere i risultati in via telematica Normativa di riferimento: Agenzia Entrate Provv. 15.2.2022

Contributi Inpgi gestione separata

Adempimento: Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione Soggetti: Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive Modalità: INPGI gestione separata con modello F24 Accise Normativa di riferimento: INPGI circ. 5/2009