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Comunicazioni obbligatorie somministrati (slitta a lunedì 21 ottobre 2024)

Stranieri extracomunitari (slitta a lunedì 2 gennaio 2023)

Adempimento: Scade il termine per la presentazione delle istanze per l'ingresso di lavoratori formati all'estero e di conversione dei permessi di soggiorno Soggetti: Generalità datori di lavoro Modalità: Sportello immigrazione in via telematica al sito web Normativa di riferimento: DPCM 21.12.2021 Min. Interno circ. 5.1.2022 e 16.3.2022

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

Istituto: Contributi contrattuali I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione vanno conservati dall'Azienda fino al giorno 31 dicembre 2022 e successivamente potranno essere distrutti; Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31 dicembre 2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

Istituto: Decorrenza e durata L'Accordo di Rinnovo del 06-12-2021 ha validità fino al 31.12.2022.

Conguaglio fine anno

Adempimento: Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2022. Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2022. Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta Modalità: Nella busta paga del mese di gennaio Normativa di riferimento: Art. 23, DPR n. 600 del 1973 INPS circ. 198/2021

Lavoro agile (slitta a lunedì 2 gennaio 2023)

Adempimento: Comunicazione del lavoro agile instaurato dal 1° settembre 2022 Soggetti: Generalità datori di lavoro Modalità: Min. lavoro in via telematica a: https://servizi.lavoro.gov.it Normativa di riferimento: Art. 41 bis D.L. 73/2022 conv. L. 122/2022 D.M. 149/2022 Min. Lavoro news 24.11.2022

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'Elemento di Garanzia Retributiva,  pari a 300 euro lordi uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno […]

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 (*) Livelli Minimo 8 2.230,39 7 2.103,70 6 1.974,89 5 1.850,01 4 1.759,95 3S 1.719,52 3 1.681,33 2S 1.632,70 2 1.597,13 1 1.269,60 VV.PP. 1ª 1.902,67 VV.PP. 2ª 1.794,72   (*) Per le aziende Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuali entrano in vigore al 1.07.2023.   RETIFICI DA PESCA DA 01.01.2023 Livelli Minimo 8 2.167,76 7 2.055,59 6 1.899,90 5 1.773,99 4 1.730,89 3 1.685,95 2 1.597,21 1 1.264,85   FOTOINCISIONE TESSILE (INDUSTRIA) DA 01.01.2023 Livelli Minimo 6 1.995,68 5 1.869,23 4 1.713,39 3 1.598,35 2 1.491,71 1 1.327,57

AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS

Istituto: Scatti di anzianità Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, il personale ha diritto fino a sei scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione. Gli importi degli scatti sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nella misura e nelle decorrenze in base alla scala parametrale sotto-riportata. Gli scatti di anzianità maturano anche durante i congedi parentali. Lo scatto di anzianità si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione con il presente C.C.N.L. Per i lavoratori attualmente assunti restano acquisiti gli scatti già maturati e maturerà lo scatto successivo secondo le modalità precedenti. Scala parametrale Quadri 1° Livello 2° Livello 3° Livello 4° Livello 5° Livello 6° Livello 7° Livello 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92%   Dall’1.6.2017 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2023 Dall’1.1.2026 Euro 25,00 Euro 30,00 Euro 35,00 Euro 40,00

AGRICOLTURA (CONTOTERZISMO)

Istituto: Premio annuale A partire dal 1° gennaio 2018 viene istituito un premio annuo collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con importo pari a: - euro 150 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità; - euro 180 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.   Tale somma potrà essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese di settembre. Nei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria contrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra il premio nazionale e quello definito dal contratto di 2° livello.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.2019 previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del C.C.N.L. 23.2.2017 sono Incrementati a decorrere dall’1.7.2021 del 2 per cento. Minimi nazionali di stipendio mensile I minimi nazionali di stipendio mensile conglobato  per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono riportati nella Tabella n. 1. I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto è previsto dagli artt. 12 e 13 del presente C.C.N.L.. I minimi di cui alla Tabella 1 trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del C.C.N.L. 23.2.2017, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre l’1.1.2023; per gli altri contratti territoriali dall’1.8.2021 (vedi Norma transitoria). Norma transitoria Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni de! C.C.N.L. 23.2.2017, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dall’1.8.2021. Tab. 1 Cat. Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dall’1.8.2021 Euro Q 1.625,80 1ª 1.533,42 […]