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Comunicazioni obbligatorie somministrati (slitta a lunedì 21 ottobre 2024)

METALMECCANICI INDUSTRIA (CONFLAVORO)

Istituto: Retribuzione Le aziende a decorrere dall’1.6.2021, sono tenute, al primo giugno di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dall’1 giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA) – Apprendistato

Istituto: Apprendistato Gli apprendisti assunti prima dell’1.6.2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del C.C.N.L. 18.5.2017, a decorrere dall’1.6.2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1ª categoria sono automaticamente inquadrati nella 2ª categoria.

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Pompe funebri – Asnaf

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori in servizio all’1 gennaio di ogni anno, le imprese che non hanno definito accordi per la contrattazione di secondo livello con le 00. SS. firmatarie del presente C.C.N.L. e fatto salvo accordi di miglior favore, quale il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, va corrisposta con la retribuzione del mese di Giugno, una mensilità aggiuntiva pari a: - Euro 1.000 per la categoria A; - Euro 1.200 per la categoria B; - Euro 1.400 per la categoria C; - Euro 1.600 per la categoria D; - Euro 1.800 per la categoria E-F.

SERVIZI AUSILIARI (ANPIT – CISAL)

Istituto: Retribuzione Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue: a) Valori di Welfare Contrattuale 2022 e anni seguenti: Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari al valore minimo annuo di: Livello 2022 2023 2024 Dirigente 700,00 850,00 1.000,00 Quadro, Al e A2 400,00 500,00 500,00 B1, B2, Cl, C2 e D1 e D2 Operatori di Vendita 250,00 250,00 250,00 Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% nel mese di giugno e, per il restante 50%, nel mese di dicembre (1° versamento: giugno 2022; 2° versamento: dicembre 2022; 3° versamento: giugno 2023 ecc.). Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. b) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato di durata contrattuale prevista superiore a 12 (dodici) mesi; a tempo […]

STUDI DEI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI

Istituto: Retribuzione Il Datore di lavoro mette a disposizione un Welfare Contrattuale pari a: - euro 600,00 (seicento Euro) annui per i Quadri; - euro 300,00 (trecento Euro) annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2). Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza all’atto dell’accredito, che abbiano superato il Patto di prova, nel mese di giugno e nel mese di dicembre, così come precisato: - 1° versamento (50% Credito): dicembre 2021; - 2° versamento (50% Credito): giugno 2022; - 3° versamento (50% Credito): dicembre 2022; - 4° versamento (50% Credito): giugno2023; - 5° versamento (50% Credito): dicembre 2023; - 6° versamento (50% Credito): giugno 2024.

TESSILI (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2019/31.8.2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022.

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA) – UNIONTESSILE

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

VETRO

Istituto: Minimi retributivi Le parti concordano i seguenti adeguamenti del T.E.M.: incremento dei minimi tabellari mensili pari a euro 63 a regime al livello D1, da corrispondere in due tranche con le seguenti decorrenze: euro 30 dall’1.1.2021; euro 33 dall’1.1.2022. Per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le Aziende del vetro artistico e tradizionale, le decorrenze sono posticipate rispettivamente all’1.6.2021 e all’1.6.2022.   VETRO (Settori a soffio) DA 01.06.2022 Livelli Minimo 9 A 2.098,83 9 2.038,08 8 A 1.835,98 8 1.817,56 7 1.593,93 6 1.502,64 5 1.369,79 4 1.260,24 3 1.176,37 2 1.095,86 1 1.014,62

Comunicazione piattaforme digitali

Adempimento: Scade il termine prorogato per la Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale, dal 14 al 30 aprile 2022 Soggetti: Generalità committenti Modalità: In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme Normativa di riferimento: Min. Lavoro Decreto 23.2.2022 Min. Lavoro News 18.5.2022

Libretto famiglia

Adempimento: Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente Soggetti: Utilizzatori libretto famiglia Modalità: INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center Normativa di riferimento: Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017