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Ritenute appalti

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

Istituto: Indennità di vacanza contrattuale Il contratto collettivo nazionale del 15-01-2020 , in relazione al triennio 1.1.2019 - 31.12.2021, esplica i suoi effetti sia normativi sia economici dal 1.1.2019 salvo diversa prescrizione del presente contratto. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., sarà corrisposto, a decorrere dalla data di scadenza medesima, un “elemento provvisorio della retribuzione” pari al 30% dell’indice IPCA applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’indice predetto. Dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale l'indennità cesserà di essere erogata. Tale indennità nelle misure sopra indicate sarà assorbita con gli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto.

LAPIDEI (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza ai lavoratori in forza al 3 maggio 2022 ( data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo “una tantum” va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

LEGNO E ARREDAMENTO(ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza ai lavoratori in forza al 3 maggio 2022 ( data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo “una tantum” va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum L'importo “Una Tantum” va erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

ODONTOTECNICI – Una tantum

Istituto: Una tantum L'importo “Una Tantum” va erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022. Agli apprendisti in forza al 17-12-2021 (la data di sottoscrizione dell'accordo) va erogato a titolo di “una tantum” l'importo nella misura del 70% con le medesime decorrenze. L'importo di “una tantum” va inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

ORAFI E ARGENTIERI (ARTIGIANATO) – Una tantum

Istituto: Una tantum L'importo “Una Tantum” va erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022. Agli apprendisti in forza al 17-12-2021 (la data di sottoscrizione dell'accordo) va erogato a titolo di “una tantum” l'importo nella misura del 70% con le medesime decorrenze. L'importo di “una tantum” va inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

POSTE ITALIANE – Mensa

Istituto: Mensa Ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12.00 alle 15.00, viene riconosciuto un Ticket del valore di 5,00 euro, da fruirsi nel corso del previsto intervallo, per ogni giorno di effettivo servizio. Il valore del suindicato Ticket è incrementato a decorrere dal mese di luglio 2022 fino a 5,42 euro e, a decorrere da luglio 2023, fino a 5,84 euro. Un Ticket di importo pari viene riconosciuto ai lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l'orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti. Un ticket di medesimo importo, è inoltre riconosciuto ai lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’Accordo del 27.7.2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali. Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, viene riconosciuto un Ticket del valore di […]

Libretto famiglia (slitta a lunedì 4 luglio 2022)

Adempimento: Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente Soggetti: Utilizzatori libretto famiglia Modalità: INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center Normativa di riferimento: Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017