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TERZIARIO, SERVIZI – SISTEMA IMPRESA/CONFSAL

Ultimi eventi | Eventi

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFAPI

Istituto: Previdenza complementare Le Parti, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa e dato il perdurare della crisi di crescita del Fondo, concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dall’1.7.2021 e fino alla data del 28.2.2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data dell’1.7.2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo. Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva all’1.7.2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Istituto: Retribuzione Limitatamente all’anno 2023, entro la data del 30.6.2023, va erogato un importo forfetario pari a euro 250,00, non riproporzionato in base alla scala parametrale, a tutti i lavoratori secondo i criteri che seguono: - l’importo è riproporzionato sulla base dell’effettiva prestazione, per i rapporti di lavoro a tempo parziale; - l’importo verrà erogato ai lavoratori che nel mese di erogazione, avranno un’anzianità di servizio uguale o superiore ai 6 mesi; - l’importo è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. e da qualsiasi incidenza sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta. L’importo di cui sopra verrà erogato tramite la corresponsione di un “Buono Acquisto” avente il corrispondente valore nominale, al fine di godere dell’esenzione fiscale e contributiva su tale importo, ex ultimo periodo del comma 3 nonché comma 3 bis, art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). È fatta comunque salva la facoltà del lavoratore di richiedere la conversione del valore nominale del “Buono Acquisto” in contributo di pari importo al Fondo di previdenza complementare di settore (Fondo Astri), previa comunicazione da effettuarsi all’Azienda, entro e non oltre il 28.2.2023. Le aziende che, alla data del 30.6.2023, non avranno erogato il “Buono acquisto” di cui al presente articolo, dovranno versare l’importo […]

ASSICURAZIONI (AMMINISTRATIVI E PRODUZIONE)

Istituto: Una tantum Al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 16.11.2022 va corrisposto - entro il 31.3.2023 - un importo, a titolo di una tantum, pari a euro 400 per un dipendente di livello 4, 7ª classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le tabelle di cui all'Allegato 1. Le somme vanno proporzionate al servizio prestato dal personale avente diritto nel 2022 e non sono considerate utili ad alcun effetto contrattuale e di legge e non concorreranno, pertanto, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e degli istituti contrattuali economici indiretti e differiti. In via alternativa e previa opzione del personale interessato, da esercitarsi rispettivamente entro il 28.2.2023, in luogo dell'importo di euro 400, potrà essere riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 489, per un dipendente di 4° livello, 7ª classe, destinato alla forma di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.