L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3 dello scorso 30 luglio, ha fornito un’importante precisazione circa l’obbligatorietà del deposito telematico de contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, sottoscritti o rinnovati a decorrere dal 30 luglio 2020.
L’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 già prevedeva l’obbligo di deposito telematico quale condizione essenziale per la fruizione di benefici contributivi e fiscali nonché di altre agevolazioni connesse alla stipula stessa del contratto aziendale o territoriale così da permetterne facile accesso da parte delle amministrazioni per verifiche e monitoraggio.
Pervenute alcune richieste di chiarimenti per meglio comprendere cosa si dovesse intendere per altre agevolazioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di deposito telematico deve riguardare anche quelle ipotesi in cui i soggetti firmatari abbiano derogato alla disciplina ordinaria rispetto ad alcune tipologie contrattuali.
Pertanto, il deposito non deve essere ricondotto solo se si tratta di benefici contributivi e fiscali da esso direttamente derivante, ma anche a benefici di carattere normativo conseguenti alle specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva (es. deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato).
La circolare, quindi, fissa al 30 luglio 2020 (data di pubblicazione della circolare) il momento rispetto al quale sorge l’obbligo di deposito dei contratti sottoscritti o rinnovati.