CAMBIO DOMICILIO IN MALATTIA
Gli Ermellini, con sentenza n. 36729 dello scorso 25 novembre hanno confermato che, il cambio di domicilio intervenuto durante un periodo coperto da certificazione medica, deve essere sempre comunicato al datore di lavoro in virtù del vincolo di subordinazione che, durante l’assenza per evento morboso, NON si interrompe.
Il lavoratore è soggetto a verifica domiciliare del proprio stato di saluto da parte dell’INPS ma deve, comunque, comunicare al proprio datore di lavoro la modifica del domicilio per consentire, ove necessario, alle ulteriori possibilità a questo riservate come, ad esempio, ad accertamenti tramite agenzie di investigazioni.
Non sono pochi, infatti, i casi accertati di lavoratori che, durante periodo di malattia certificata, si sono recati a svolgere attività sportive o gite turistiche in violazione dei doveri di buona fede, collaborazione e correttezza nel rapporto di lavoro.
I Giudici di Cassazione hanno, quindi, ribadito la necessità di comunicare il cambio di domicilio non solo all’INPS ma anche al proprio datore di lavoro per consentire attività di controllo differenti (e lecite) da quelle sanitarie riservate agli organi ispettivi dell’Istituto, unici abilitati alle visite domiciliari.