REPERIBILITA’ OK SE C’E’ IL RIPOSO
OK alla reperibilità se è consentito adeguato riposo al lavoratore.
Questo il concetto base della sentenza n. 30301 dello scorso 27 ottobre con la quale i Giudici di Cassazione hanno stabilito il principio secondo il quale, pur ritenendo legittima la possibilità, per il datore di lavoro, di stabilire quale sia il luogo di espletamento delle attività lavorative, in presenza della c.d. “reperibilità” debba essere sempre consentita ai lavoratori la possibilità di usufruire di adeguato riposo, di gestire il proprio tempo libero, di dedicarsi ai propri interessi.
Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore dipendente, addetto alle attività di guardiania presso una diga, che cita in giudizio il proprio datore di lavoro per violazione sulle norme in materia di orario di lavoro: il CCNL applicato prevede la possibilità di “reperibilità” – ordinaria e speciale – rispetto alla quale (quella speciale) non avrebbe avuto modo di poter disporre dei tempi di riposo per via della necessità di risiedere nelle immediate vicinanze (casa di guardiania).
Gli ermellini hanno confermato che la valutazione del Giudice di merito è determinante nel verificare che al lavoratore, obbligato alla residenza nel luogo di lavoro per via delle attività lavorative da svolgere alternando periodi di lavoro a periodi di attesa, venga garantita la possibilità di disporre del tempo libero senza necessariamente sentirsi vincolato a quelle di vigilanza.
Un’attività di attesa che si attiva esclusivamente nei casi di necessità (allarme) o programmazione, per la quale è prevista una specifica indennità, un riposo compensativo e che, per le sue caratteristiche, richiede un lavoro discontinuo o di attesa che, nel rispetto della normativa vigente, non possono essere considerate nel normale orario di lavoro.