LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
L’art. 13 del D.l. 146/2021, modificando l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, introduce l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dei rapporti di collaborazione autonoma occasionale riconducibili all’art. 2222 codice civile.
L’adempimento, in attesa di specifiche indicazioni operative, dovrebbe essere il medesimo previsto per i rapporti di lavoro intermittenti per i quali il committente deve adempiere preventivamente mediante Sms o posta elettronica.
Il mancato o tardivo adempimento sarà punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.500 senza possibilità di applicazione della c.d. “procedura di diffida”.