L.A.O. E COMUNICAZIONE
Con nota n. 29 dello scorso 11 gennaio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce prime indicazioni per assolvere all’obbligo di comunicazione preventiva cui i committenti sono tenuti in caso di attività di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cod.civ.), disposizione in vigore dal 21 dicembre 2021.
La comunicazione deve essere trasmessa alla sede territorialmente competente dell’INL – da individuare rispetto al luogo di svolgimento dell’attività – preventivamente all’inizio delle attività autonome occasionali interessate allo scopo di monitorare dette attività e limitare le forme elusive.
CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ?
Sono quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).
Si tratta di rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
QUALI SONO I COMMITTENTI INTERESSATI ?
Sono coloro che operano in qualità di imprenditori.
RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI COMUNICAZIONE.
Si tratta dei rapporti iniziati dopo l’entrata in vigore del nuovo obbligo (21 dicembre 2021) o avviati prima di tale data e in corso alla nota n. 29 dell’INL.
Per quelli in essere all’11 gennaio 2022, per quelli iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale come da lettera di incarico.
MODALITA’ ESECUZIONE ADEMPIMENTO.
Deve essere effettuata all’INL competente per territorio (rispetto al luogo di svolgimento dell’attività) prima dell’inizio dell’attività inviandola a un indirizzo di posta elettronica (in calce elenco) che ciascuna sede dell’INL mette a disposizione.
Successivamente, a regime, si farà ricorso alle modalità operative previste per le comunicazioni previste per il contratto a chiamata.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati essenziali in mancanza dei quali non sarà considerata valida e sarà oggetto di sanzione amministrativa:
- dati completi del committente
- dati completi del lavoratore autonomo
- sede svolgimento attività autonoma
- descrizione sintetica attività
- ammontare del compenso concordato
- data inizio prestazioni occasionali
- durata della prestazione (qualora non compiuta entro detto termine, deve essere effettuata nuova comunicazione preventiva)
Copia del contratto potrà essere allegata alla mail della comunicazione.
L’annullamento o la modifica della comunicazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore d’opera.
SANZIONI.
La mancata, la ritardata comunicazione o la nuova comunicazione (qualora l’attività si protragga oltre il termine inizialmente indicato) sono sanzionate amministrativamente con un importo compreso tra euro 500 ed euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale (non è applicabile la procedura di diffida).
FAQ
Di seguito alcune risposte fornite dall’INL ad alcuni quesiti.
È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l’avvio dell’attività e non la sua conclusione ?
Ritengo di no, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l’occasionalità. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell’accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l’assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale.
La comunicazione obbligatoria riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi ?
No, la procedura va effettuata solo per le prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori autonomo occasionali (art. 2222 c.c.). Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:
– per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
– per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
– per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.
È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l’avvio dell’attività lavorativa ?
Ritengo che sia possibile comunicare esclusivamente l’avvio dell’attività lavorativa. Si tenga presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene” ad una determinata lettera di incarico.
La comunicazione dovrà riguardare anche i rapporti già in essere ?
Sì, qualora la prestazione sia ancora da avviare. Qualora la prestazione sia stata resa dal 21 dicembre scorso, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Sto pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, devo fare la comunicazione obbligatoria prima del pagamento?
No, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa e non al momento del pagamento. Qualora l’attività sia stata svolta nel 2021 (prima del 21 dicembre) e oggi deve essere pagato il compenso, in virtù del ricevimento della notula da parte del collaboratore, nessuna comunicazione all’ITL deve essere effettuata.
Indirizzi e-mail delle sedi INL cui inviare la comunicazione di avvio dell’attività autonomo occasionale Indirizzi posta elettonica sedi INL