LICENZIAMENTO NULLO SENZA FORMA SCRITTA
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26532 dell’8 settembre 2022, ha dichiarato la nullità del licenziamento del lavoratore dipendente comunicato durante una riunione tenutasi nei locali aziendali alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti, la cui forma scritta veniva provata per testimoni.
La lavoratrice ha impugnato il licenziamento intimato, in quanto carente della forma scritta, prescritta tra l’altro dall’art. 2 della Legge n. 604/1966.
I Giudici della corte territoriale, applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11479/2015 hanno rilevato che
“qualora a monte sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova orale perché, altrimenti, la testimonianza conterrebbe inevitabilmente al suo interno la prova orale dell’esistenza scritta di un atto per il quale la forma è richiesta ad substantiam e che il divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità non è superabile con l’esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro”.
La Corte di Cassazione, confermando quanto statuito dai Giudici di merito, ha chiarito che sussiste divieto di prova testimoniale, ex art. 2725 c.p.c., con riguardo ai contratti o agli atti unilaterali, qual è il licenziamento, per i quali la legge prevede la forma scritta ad substantiam o a pena di nullità.
La forma scritta del licenziamento non può essere dimostrata per il tramite di prova orale, in quanto incontra i limiti imposti dall’art. 2725 c.p.c., i quali non possono essere superati nemmeno dai poteri istruttori officiosi di cui il Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 421 co. 2 prima parte c.p.c., è dotato.
La violazione di tale divieto di prova orale comporta inammissibilità, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado di giudizio.