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LICENZIAMENTO
In sede di conciliazione, il periodo di preavviso (e relativa indennità sostitutiva) può essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore in quanto elemento estraneo all’intercorso rapporto di lavoro.
Seppur in presenza di rinuncia in sede protetta, il relativo importo sarà comunque assoggettato a contribuzione INPS perchè l’atto di rinuncia NON è opponibile nei confronti dell’Istituto e del rapporto previdenziale.
Questo, in sintesi, quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8913 dello scorso 29 marzo.