SEGNALAZIONE
Lo scorso 30 marzo è entrato in vigore il Dlgs. n. 24 (G.U. n. 63 del 15 marzo 2023) in attuazione della Direttiva comunitaria circa la protezione dei soggetti che segnalano violazioni.
Con il termine Whistleblowing (letteralmente soffiando nel fischietto) si intendono le attività poste in essere da un soggetto che presta attività lavorativa o in contatto di essa nel segnalare illeciti di interesse generale.
Il predetto Decreto Legislativo, applicato nel settore privato e rispetto al numero di dipendenti occupati, prevede scadenze alle quali i datori di lavoro dovranno attenersi:
- 15 luglio 2023 per le aziende che, nel corso degli ultimi dodici mesi, hanno occupato oltre 249 dipendenti:
- 17 dicembre 2023 per le aziende che, nel corso degli ultimi dodici mesi, hanno occupato almeno 50 dipendenti.
I datori di lavoro che non raggiungendo tali limiti svolgono attività relativamente a servizi e prodotti finanziari, prevenzione riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela ambientale e quelle che sono dotare di modelli organizzativi ex Dlgs. n. 231/2002, dovranno adottare le misure in materia di Whistleblowing entro il 17 dicembre 2023.
In sintesi, i datori di lavoro, entro le predette scadenze, dovranno dotarsi di specifici canali di segnalazione che, affidati a persona o un ufficio interno autonomo e con personale adeguatamente formato, permettano – con garanzia di anonimato e riservatezza anche rispetto a eventuale documentazione prodotta – al soggetto segnalatore (lavoratore dipendente, collaboratore, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti) di segnalare eventuali irregolarità.
Anonimato e riservatezza che devono essere garantiti anche durante il periodo di prova o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Le segnalazioni potranno avvenire per iscritto, mezzo posta elettronica, posta ordinaria, incontri diretti, canali informatici che, in ogni caso, dovranno garantire l’anonimato del segnalante nei confronti del quale è vietato qualsiasi atto ritorsivo.
Le imprese dovranno rendere noto a tutto il personale (nonché ai soggetti esterni), mediante specifica e chiara informativa, le modalità di segnalazione delle irregolarità. Entro sette giorni, dovrà essere fornito avviso di ricevimento della segnalazione ed entro 90 giorni un primo riscontro delle indagini effettuate.
Le sanzioni previste per chi non dovesse ottemperare alle prescrizioni sono di natura pecuniaria e comprese tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 50.000.
Lo Studio Grasso è a completa disposizione per fornire la consulenza e assistenza informatica necessarie per il rispetto della norma in questione.