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LAVORO
Il c.d. decreto Calderone (d.l. n. 48/2023) prevede novità anche in materia di sorveglianza sanitaria prevedendo l’obbligatorietà di nomina del medico competente qualora, la sua figura, derivi dall’esito della valutazione rischi (DVR).
Il medico competente, per lo svolgimento delle attività professionali, deve risultare iscritto in appositi elenchi presenti presso il Ministero del Lavoro e possedere specifici titoli o requisiti tra cui:
- specializzazione in medicina del lavoro preventiva dei lavoratori;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o tossicologia industriale o igiene industriale o fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione asseverazione regionale alla sanità post attività medico del lavoro per un minimo di 4 anni.
Qualora l’azienda abbia più sedi operative, il datore può procedere alla nomina di più medici ferma restando quella del medico di coordinamento.
Oltre le consuete e ormai note attività riservate al medico competente, il decreto lavoro prevede che, a decorrere dal 5 maggio, il medico è tenuto a richiedere al lavoratore, in occasione delle visite preassuntive, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e sarà obbligato a tener conto del relativo contenuto ai fini del giudizio di idoneità.
Inoltre, in occasione delle riunioni periodiche è tenuto a comunicare per iscritto – in modalità anonima – al datore di lavoro, RSPP ed RLS l’esito degli accertamenti sanitari effettuati.
A decorrere dal 5 maggio, i medici dovranno:
- entro il primo trimestre dell’anno successivo, comunicare telematicamente ai servizi territoriali del servizio sanitario nazionale i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori oggetto di sorveglianza sanitaria;
- visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno o cadenza differente se ritenuto necessario dalla valutazione rischi;
- in caso di inadempimento, comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto per l’intera durata dell’assenza.
Relativamente ai “lavoratori agili” la sorveglianza sanitaria dovrà essere garantita anche presso i luoghi esterni alla sede di lavoro ordinaria che, pertanto, non devono essere di ostacolo alle attività. In tal caso, qualora sia necessaria la nomina di più medici competenti, venga individuata la figura di coordinamento e si proceda all’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi.