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FERIE
La Cassazione con sentenza n. 19663 (in calce) dello scorso 11 luglio ha chiarito che la retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di ferie deve comprendere qualsivoglia importo pecuniario riconosciuto al lavoratore per l’esecuzione delle mansioni (nella fattispecie: indennità di condotta e indennità di riserva).
Tale retribuzione deve risultare correlata allo status personale/professionale.
Le considerazioni addotte dai Giudici, allineate a quanto espresso dalla giurisprudenza dell’Unione Europea, al fine di evitare che il lavoratore possa essere dissuaso dall’esercitare il diritto alle ferie quale riposo effettivo a tutela della salute e sicurezza.