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PARITA’ DI GENERE
La Legge 162/2021 ha previsto un esonero dal versamento pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50.000/annui (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) per le aziende che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis D.Lgs 198/2006.
Le aziende che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023, dovranno trasmettere le domande per il riconoscimento dell’esonero entro il 30 aprile 2024.
Ai fini della presentazione della domanda, bisognerà seguire il sito INPS – Sezione “Portale delle Agevolazioni “ (ex DiResCo) – modulo on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023”, allegando i documenti richiesti.
Successivamente al rilascio delle istanze, alle aziende che potranno accedere – con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione – all’esonero contributivo trattato, l’INPS attribuirà il codice di autorizzazione (CA) “4R”: azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 Legge 162/2021.
Qualora le risorse non dovessero risultare sufficienti in relazione alle domande ritenute ammissibili, il beneficio verrà proporzionalmente ridotto.
In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro deve darne tempestiva comunicazione all’INPS e sospendere la fruizione dello sgravio.
L’azienda interessata dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 (rispetto del CCNL applicato, regolarità contributiva, assenza di provvedimenti emessi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospensione dei benefici contributivi, ecc.)