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DIMISSIONI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 862 dello scorso 8 maggio ha fornito chiarimenti circa modalità e tempistica per esercitare il diritto di revoca delle dimissioni che necessitano di convalida.
Il caso afferisce alle dimissioni rassegnate dai genitori durante il “periodo protetto” (in presenza di figli minori di tre anni) ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 151/2001
La convalida da parte della sede INL territorialmente competente ha la finalità di verificare che l’atto unilaterale recettizio delle dimissioni derivi da una scelta libera e consapevole del/la lavoratore/trice.
Tali dimissioni possono, chiarisce la nota, essere revocate sia prima della relativa convalida, sia prima che producano i propri effetti con la risoluzione del rapporto di lavoro e – anche in tali casi – la revoca necessita di un esame istruttorio da parte dell’INL competente che
“valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”
o programmerà
“gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti“.
Qualora a seguito delle fasi istruttorie, l’Ispettorato riconosca la genuinità delle dimissioni rassegnate e regolarmente convalidate non potranno più essere revocate dall’interessata/o e il rapporto potrà riprendere solo con il consenso del datore di lavoro.