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CONGEDI PARENTALI
L’INPS, con il rilascio dell’ultimo aggiornamento FAQ (in calce), ha chiarito che la maggiorazione del congedo parentale spetta anche se la mamma abbia terminato il congedo di maternità entro il 31 dicembre 2023 e il papà abbia goduto del congedo di paternità obbligatorio dopo tale termine.
La legge di Bilancio 2022 (legge n. 197/2022) ha stabilito che l’indennità del congedo parentale di un mese, fruito nei primi sei anni di vita del bambino, debba essere determinato nella misura dell’80% della retribuzione e non del 30%.
La legge di Bilancio 2023 (legge n. 213/2023) ha, poi, confermato detta misura introducendo un ulteriore mese indennizzato al 60% entro i primi sei anni di vita del bambino. Misura che il 2024 è elevata all’80%.
Entrambe le maggiorazioni sono riconosciute ai genitori che non hanno terminato il periodo di astensione obbligatoria rispettivamente al 31/12/2022 e 31/12/2023.
Ai fini del calcolo del periodo interessato, l’Istituto ha chiarito che il mese deve essere determinato considerando la sommatoria di 30 giorni o multiplo di essi. Qualora i periodi dovessero essere di durata inferiore al mese, si dovranno sommare le giornate di congedo usufruite fino al raggiungimento dei 30 giorni.
Per i periodi superiori al mese, ma che non costituiscono multipli, si sommeranno i periodi fino a raggiungimento di ciascun mese (di 30 giorni in 30 giorni) escludendo i giorni che non determineranno la maturazione di un ulteriore mese.