Getting your Trinity Audio player ready...
|
DEDUZIONI
Con la circolare n. 1/E dello scorso 20 gennaio, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sulla c.d. “super deduzione” pari al 120% in presenza di nuove assunzioni.
La circolare fornisce le istruzioni operative per la corretta applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023 e ha la finalità di favorire l’incremento occupazionale riconoscendo detta maggiorazione in caso di nuove assunzioni, anche in presenza di categorie svantaggiate per le quali è prevista un’ulteriore maggiorazione del costo deducibile.
circolare_1e_20_gennaio_2025_1737432832
Art. 4
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione
in presenza di nuove assunzioni
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6,
comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della
revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per
i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini
della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento
del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai
sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui
al presente articolo. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta
ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.
L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in liquidazione
ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri
istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
2. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero
dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e' superiore al
numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del
periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto.
3. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e' pari al
minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e
l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto
economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto
economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le
corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al
personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole
applicabili ai fini della determinazione del reddito del
contribuente.
4. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso
in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi
quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023.
5. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 1, al fine di
incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il
costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai
fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425,
primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, e'
moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo
assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di
maggiore tutela di cui all'Allegato 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori
svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione
non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette
categorie.
7. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi
dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente
articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni del presente articolo.