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DIMISSIONI
L’articolo 19 del c.d. Collegato Lavoro (Legge 23/2024) ha introdotto la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 579 dello scorso 22 gennaio è intervenuto per fornire i primi chiarimenti operativi per i datori di lavoro.
Qualora il lavoratore abbandoni il posto di lavoro per un determinato periodo senza alcuna motivazione, il datore di lavoro deve attivare la nuova procedura che consiste nell’informare la sede dell’Ispettorato di competenza (quella in cui si svolge il rapporto di lavoro) a mezzo PEC, indicando le generalità del lavoratore assente ingiustificato, dopo che siano decorsi i termini eventualmente previsti dal CCNL applicato ovvero, in mancanza di indicazioni, oltre i 15 giorni di assenza.
Gli Ispettori, ricevuta l’informativa (allegato modello di comunicazione) da parte del datore di lavoro, potranno (si tratta di una facoltà) avviare una verifica sulla veridicità della comunicazione: procedura di verifica che dovrà concludersi entro trenta giorni.
In tale circostanza, il datore di lavoro intenderà il comportamento del lavoratore quale rinuncia al rapporto di lavoro e comunicherà nei successivi 5 giorni la cessazione dello stesso per dimissioni volontarie mediante la consueta Comunicazione Obbligatoria da inviare al Centro per l’Impiego e il lavoratore NON avrà accesso alla NASpI.
Qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza (ad esempio perché ricoverato in ospedale), l’Ispettorato comunicherà alle parti il diritto del lavoratore alla ricostituzione del rapporto di lavoro.