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RIMBORSO SPESE
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 5 (in calce) fornisce indicazioni sul trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale.
Le spese relative al parcheggio dell’autoveicolo (a prescindere dalla formula con la quale è concesso in uso) non rientrano tra quelle riconosciute a titolo di alloggio, vitto e trasporto che, normalmente, ricorrono nei casi in cui il lavoratore presti la propria attività in trasferta.
Le spese sostenute a titolo di parcheggio devono essere trattate nei seguenti modi:
- interamente assoggettate a tassazione qualora il datore di lavoro abbia adottato, in caso di trasferta, il sistema di rimborso forfettario e misto;
- rientrante nelle c.d. “altre spese” da intendersi escluse da tassazione fino al limite giornaliero di euro 15,49 (euro 25,82 se sostenute all’estero) qualora il sistema adottato dal datore di lavoro, in caso di trasferta, sia quello analitico.
A.d.E. risposta n. 5 2025