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INTERMITTENTE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1180 dello scorso 10 luglio, ha chiarito che il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024 è ancora operativo e, conseguentemente, per la stipula di contratti intermittenti (o a chiamata) si potrà ancora far riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923.
Sinteticamente, ricordiamo che il contratto intermittente è riservato ai soggetti con meno di 24 anni di età (prestazioni lavorative svolte entro il 25° anno) e con soggetti con oltre 55 anni di età nonchè a prescindere dall’età anagrafica secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.
In mancanza di previsione da parte della contrattazione collettiva, i casi ammessi per il lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentendone il ricorso con riferimento alle ripologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923.
Regio Decreto 2657_1923


