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SUPERMINIMO
Altra sentenza, quella della Corte di Appello di Milano (n. 552 dello scorso 7 luglio), che ribadisce la NON assorbibilità di eventuali superminimi indivudali se in azienda sono stati adottati differenti usi: l’uso aziendale perpetuato negli anni, secondo la Corte, costituisce una fonte autonoma e vincolante.
Il caso trattato riguardava un lavoratore che contestava l’assorbimento del superminimo effettuato dal datore di lavoro in occasione di un nuovo elemento retributivo (Elemento Retributivo Separato o E.R.S.) introdotto dal rinnovo del CCNL applicato.
Tale comportamento datoriale avveniva a seguito di una consuetudine aziendale che, per oltre una decina di anni e in occasione di altri rinnovi del CCNL, non aveva mai previsto l’assorbimento degli importi di superminimo individuale. Un comportamento, quello del datore di lavoro, perpetuato negli anni e che, di fatto, era diventato un uso aziendale senza che ci fosse mai stata alcuna segnalazione nei confronti dei lavoratori di una differente gestione.
A sostegno della propria pretesa, il lavoratore ha quindi dedotto l’esistenza di un comportamento aziendale uniforme e costante nel tempo, posto in essere volontariamente dalla società, idoneo a integrare gli estremi dell’uso aziendale ai quali si era fatto riferimento anche in momenti di difficoltà economiche dell’azienda che non aveva mai proceduto alla riduzione dei valori riconosciuti a titolo di superminimo. Mai il datore di lavoro aveva adottato alcun atto formale idoneo a modificare o disdire l’uso in questione, né informato i lavoratori di una differente intenzione gestionale.
La Corte, rifacendosi alla recente ordinanza della Cassazione civile (n. 12477/2025), ha stabilito il concetto che gli usi aziendali possono essere disdettati solo con modalità rigorose, destinato a tutti i lavoratori in modo chiaro e inequivocabile.


