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AUTO USO PROMISCUO
L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 233/2025 fornisce indicazioni circa il corretto trattamento degli eventuali optional concessi in fase di assegnazione di autovettura aziendale a uso promiscuo.
L’Agenzia, in risposta all’interpello, chiarisce che qualora l’azienda trattenga in capo ai lavoratori interessati somme per la richiesta di optional aggiuntiva da installare sui veicoli concessi in uso promiscuo, che non sono ricompresi nei valori fissati dalle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione secondo le previsioni di cui all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Eventuali somme che il dipendente dovesse riconoscere all’azienda datrice di lavoro per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenuti dal netto del cedolino paga.
Articolo 51 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
[Aggiornato al 18/06/2025]
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:
- a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in(3)(8);


