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DIRIGENTI
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con l’ordinanza n. 32689 (in calce) dello scorso 15 dicembre ha affermato il principio secondo il quale grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto all’obbligo di concedere il godimento delle ferie al personale dipendente anche se con qualifica di dirigente.
Il caso affrontato dagli ermellini ha riguardato un dirigente che, dopo aver impugnato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, ha chiesto il pagamento delle ferie non godute. In appello, l’istanza è stata rigettata in quanto, considerato l’ampio potere del dirigente di attribuirsi le ferie non erano presenti condizioni imprevedibili ed eccezionali che ne avessero impedito il godimento.
Gli ermellini, confermando il principio secondo il quale le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile del lavoratore anche per coloro che rivestono la qualifica di dirigente, ribadiscono altresì che in capo al datore di lavoro vi sia l’obbligo di provare di aver invitato formalmente il lavoratore (anche dirigente) a godere delle ferie e di averlo avvisato accuratamente e in tempo utile affinchè sia garantito il godimento delle ferie che hanno la finalità di concedere un adeguato riposo e il recupero delle energie psicofisiche.
La Corte di Cassazione accoglie la domanda del dirigente al quale era stata erroneamente (e genericamente) addossato l’onere della prova di non aver potuto godere dei giorni di ferie e conseguente riposo essendosi dedicato a eccezionali necessità aziendali.


