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IMPOSTA SOSTITUTIVA
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 commi 10 e 11) prevede per il solo periodo di imposta 2026 – salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore – l’assoggettamento a imposta sostitutiva dell’IRPEF oltre che addizionali regionali e comunali nella misura fissa pari al 15% gli importi corrisposti entro il limite annuo di euro 1.500 (non si considerano premi di risultato e somme percepite a titolo di partecipazione agli utili) ai lavoratori per:
- maggiorazioni e indennità dovute per lavoro notturno come disciplinato dalla norma e previsto dai CCNL
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanali, come previsto dai CCNL
- indennità di turno e ulteriori emolumenti collegati a lavoro a turni, come previsto dai CCNL.
Sono interessati i lavoratori dipendenti privati che, nel corso del 2025, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000.
Sono esclusi i lavoratori occupati nei settori turistico, ricettivo/alberghiero e termale destinatari, invece, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 di un trattamento integrativo speciale pari al 15% (art. 1 commi da 18 a 21) delle somme lorde corrisposte per lavoro notturno e lavoro straordinario festivo.
Il trattamento integrativo speciale:
- non concorre alla formazione del reddito
- è concesso su richiesta del lavoratore
- spetta ai lavoratori che non abbiano conseguito nel corso del 2025 un reddito superiore a 40.000 euro
- viene recuperato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, compensando l’importo riconosciuto come credito in F24.
Le attività interessate al trattamento integrativo speciale sono:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.


