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GEOLOCALIZZAZIONE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 831 dello scorso 28 gennaio, ha fornito chiarimenti su alcuni quesiti riguardanti l’esonero della procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70) da parte delle aziende che svolgono attività di trasporto rifiuti e soggette all’obbligo del Registro Elettronico Nazionale (RENTRI).
I quesiti posti all’INL erano concentrati sulla possibilità di installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli automezzi addetti al trasporto di rifiuti pericolosi, l’eventuale loro equiparazione a impianti di geolocalizzazione utilizzati per la generalità delle attività lavorative e non applicazione delle procedure di autorizzazione previste dall’art. 4 della legge 300/70.
L’Ispettorato ha chiarito che il tracciamento dei mezzi di trasporto dedicati ai rifiuti pericolosi, rientrante in una norma di carattere speciale, costituisce condizione per l’esercizio della particolare attività di impresa ed esula dal campo di applicazione dell’art. 4 legge 300/70 in quanto non sussistono, in capo al datore di lavoro, ragioni legittimanti e il sistema GPS montato sui mezzi costituisce strumento necessario alla prestazione lavorativa.
Pertanto, in tali casi, il sistema di geolocalizzazione ha finalità esclusiva per il rispetto della norma speciale.
Se, invece, il sistema GPS dovesse essere giustificato per motivi riconducibili a esigenze organizzative, tutela del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro la procedura di autorizzazione preventiva deve essere rispettata come per la generalità dei casi.
Legge 300/70 Art. 4
(Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a
distanza dell'attivita' dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato
del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali
impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o
con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita' di
uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.


