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Libro unico lavoro (slitta a lunedì 2 dicembre 2024)

Giornata intera

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO

Con accordo 31 marzo 2021 Fiavet, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno concordato di posticipare a settembre e novembre 2021 la II e la III tranche di una tantum previste precedentemente a marzo e a settembre 2021 (articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019) . Viene prorogato inoltre a ottobre 2021 il termine previsto all’art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 per la conclusione di un accordo in tema di Premio di risultato.

AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE

Istituto: Contributi contrattuali Il contributo contrattuale pari a 20 euro, avviene con trattenuta operata dal datore di lavoro con la competenza del mese di novembre 2021. Le aziende si impegnano a dare comunicazione ai lavoratori mediante affissione nelle bacheche dei luoghi di lavoro da effettuarsi a partire dall’1.10.2021. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendano versare tale contributo devono dare comunicazione per iscritto agli uffici dell'Azienda entro il termine perentorio del 20.10.2021.

FARMACIE PRIVATE

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa A decorrere dall’1.11.2021, per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile nel T.F.R., a carico del datore di lavoro.

FARMACIE PRIVATE – Minimi Retributivi

Istituto: Minimi retributivi A decorrere dall’1.11.2021 vanno erogati aumenti retributivi mensili di 80 euro commisurati al 1° livello della paga base. Le parti non hanno ancora diffuso le tabelle con i nuovi minimi. Con riferimento all’attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto al Covid-19, all’esclusivo fine di incentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest’ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200,00 euro lordi.

FARMACIE PRIVATE – Quadri

Istituto: Quadri Con decorrenza dall’1.11.2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre Aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l’articolazione di seguito indicata. Area Q1: come già previsto dal C.C.N.L., Direttore responsabile; Area Q2: appartiene a tale area il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipa rione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all’art. 4; Area Q3: il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI – MISERICORDIE

Al personale assunto prima dell’1.1.2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Rinnovo 11-05-2021 è riconosciuto un importo a titolo di Una tantum pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) parametrati sulla categoria C3 (come da Tabella 2 allegata). L’Una Tantum è erogata in quattro tranches da 300 euro ciascuna e riparametrata per le altre categorie rispettivamente nei mesi di: • luglio 2021 • settembre 2021 • novembre 2021 • gennaio 2022

METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) – Contributi Sindacali

Istituto: Contributi sindacali In occasione del rinnovo del C.C.N.L. i sindacati stipulanti Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021.

OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA) DA 01.11.2021 Livelli Minimo 6 Q 2.057,30 6 2.057,30 5 1.843,67 4 1.712,66 3 1.627,86 2 1.545,11 1 1.218,04 Apprendistato professionalizzante dal 10.03.2017 6 (1°-15° m.) 1.712,66 6 (16°-26° m.) 1.843,67 6 (27°-36° m.) 2.057,30 5 (1°-14° m.) 1.627,86 5 (15°-25° m.) 1.712,66 5 (26°-36° m.) 1.843,67 4 (1°-12° m.) 1.545,11 4 (13°-24° m.) 1.627,86 4 (25°-36° m.) 1.712,66 3 (1°-11° m.) 1.218,04 3 (12°-23° m.) 1.545,11 3 (24°-36° m.) 1.627,86 2 (1°-10° m.) 1.218,04 2 (11°-36° m.) 1.545,11 Dall’1.11.2021 l'indennità di contingenza e l'E.D.R. sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.

OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)

Istituto: Retribuzione Con decorrenza dall’1.11.2021 l'indennità di contingenza e l'E.D.R. sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.

PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi PELLI E CUOIO (INDUSTRIA) DA 01.11.2021 Livelli Minimo 6 Q 2.110,63 6 2.110,63 5 1.909,91 4 S 1.789,78 4 1.749,25 3 1.673,70 2 1.589,05 1 1.244,59 Apprendisti 01.04.2013 6 (1°-15° m.) 1.789,78 6 (16°-26° m.) 1.909,91 6 (27°-36° m.) 2.110,63 5 (1°-14° m.) 1.749,25 5 (15°-25° m.) 1.789,78 5 (26°-36° m.) 1.909,91 4S (1°-13° m.) 1.673,70 4S (14°-25° m.) 1.749,25 4S (26°-36° m.) 1.789,78 4 (1°-12° m.) 1.589,05 4 (13°-24° m.) 1.673,70 4 (25°-36° m.) 1.749,25 3 (1°-11° m.) 1.244,59 3 (12°-23° m.) 1.589,05 3 (24°-36° m.) 1.673,70 2 (1°-10° m.) 1.244,59 2 (11°-36° m.) 1.589,05

PUBBLICI ESERCIZI – CONFCOMMERCIO – Premio di risultato

Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2020, il datore di lavoro eroga, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi: Livello Euro A, B 186,00 1, 2, 3 158,00 4, 5 140,00 6s, 6, 7 112,00   In alternativa a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destina la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di previdenza complementare Fon.Te. A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo previsto al comma 10 e 11.

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO – Premio di risultato

Istituto: Premio di risultato Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2020, il datore di lavoro eroga, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:  Livello Euro A, B 186,00 1, 2, 3 158,00 4, 5 140,00 6s, 6, 7 112,00   In alternativa a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destina la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di previdenza complementare Fon.Te. A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo previsto al comma 10 e 11.

STABILIMENTI BALNEARI – CONFCOMMERCIO – Premio di risultato

Istituto: Premio di risultato Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2020, il datore di lavoro eroga, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:  Livello Euro A, B 186,00 1, 2, 3 158,00 4, 5 140,00 6s, 6, 7 112,00   In alternativa a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destina la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di previdenza complementare Fon.Te. A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo previsto al comma 10 e 11.

TURISMO – CONFESERCENTI

Istituto: Contrattazione integrativa, Premio di risultato Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2020, il datore di lavoro eroga, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi: Livello Importi in Euro A, B.: 186,00 1,2,3: 158,00 4,5: 140,00 6S,6,7: 112,00 In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destina la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te. A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad aventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo previsto al comma 10.

FARMACIE PRIVATE – Permessi

Istituto: Permessi Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della L. 5.3.1977, n. 54 e del D.P.R. 28.12.1985, n. 792. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività della Farmacia. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente Contratto in materia di riduzione, permessi e ferie. Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi competono proporzionalmente all’orario contrattuale individuale. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e, comunque, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti i lavoratori assunti dall’1.11.2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al comma 1, le ulteriori ore di permesso di cui al comma 3 pari 40 ore, verranno […]