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Libretto famiglia (slitta a lunedì 5 agosto 2024)

Ferie

Adempimento: Obbligo di fare fruire ai dipendenti delle 2 settimane di ferie relative al 2020 non ancora effettuate, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente Soggetti: Generalità datori di lavoro Modalità: - Normativa di riferimento: Art. 10, D.Lgs. 66/2003

Lavoro agile

Adempimento: Scade l'attivazione semplificata del lavoro agile o da remoto Soggetti: Generalità datori di lavoro Modalità: - Normativa di riferimento: Art. 12 D.L. 24/2022

Assistenza fiscale

Adempimento: Trattiene le somme dovute per le imposte (prima rata) o effettua i rimborsi Soggetti: Sostituti di imposta Modalità: Busta paga o cedolino dell'assistito Normativa di riferimento: Agenzia Entrate Provv. 15.2.2022

AEROPORTI (TRASPORTO AEREO)

Istituto: Minimi retributivi AEROPORTI (TRASPORTO AEREO) - Gestioni aeroportuali DA 01.07.2021 Livelli Minimo 1S 1.791,02 1 1.625,18 2A 1.485,88 2B 1.393,02 3 1.293,52 4 1.167,47 5 1.101,15 6 1.034,82 7 928,68 8 835,82 9 663,34

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO

Istituto: Premio di risultato Sono prorogati i termini previsti all’art. 13 comma 10 del C.C.N.L. 24.7.2019 in tema di “Premio di risultato” rispettivamente a maggio e luglio 2022 fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia. La disciplina precente prevedeva che In mancanza di un accordo sul premio di risultato entro ottobre 2021, il datore di lavoro eroga a dicembre 2021 gli importi presenti nella tabella che segue.   Livello Euro A, B 186,00 1, 2, 3 158,00 4, 5 140,00 6S, 6, 7 112,00

AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE

Istituto: Retribuzione Le Parti concordano altresì un aumento economico in welfare di 180 euro da erogarsi in 3 soluzioni di 60 euro l'una alle seguenti date: 60 euro con decorrenza dall’1.7.2021 60 euro con decorrenza dall’1.7.2022 60 euro con decorrenza dall’1.7.2023 L'erogazione, per le società prive di piattaforma welfare, sarà corrisposta mediante erogazione di ticket compliments: buoni pasto dal valore attuale di 4,18 euro giornaliero ad un valore di 5,18 euro giornaliero (vedi art. 47 bis).

ANPAS

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente C.C.N.L., non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31.12.2018, le organizzazioni ANPAS operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2019), un Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) di 120 euro lordi annui. La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale. L’applicazione dell'E.G.R. compete ai lavoratori in forza. L’organizzazione calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di competenza. L’ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’E.G.R.. Le organizzazioni aderenti ad ANPAS che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., un confronto per definire la sospensione, l'esonero, il riconoscimento […]

AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’ – Ferie

Istituto: Ferie l fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dall’1.7.2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12.3.1980, come modificato dall'art. 5 dell’A.N. 27.11.2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate In cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Nei casi in cui i suddetti accordi comunque prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie invece inferiore rispetto a quello stabilito nel presente articolo, le parti a […]