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Parità di genere

AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE

Istituto: Retribuzione Le Parti concordano altresì un aumento economico in welfare di 180 euro da erogarsi in 3 soluzioni di 60 euro l'una alle seguenti date: 60 euro con decorrenza dall’1.7.2021 60 euro con decorrenza dall’1.7.2022 60 euro con decorrenza dall’1.7.2023 L'erogazione, per le società prive di piattaforma welfare, sarà corrisposta mediante erogazione di ticket compliments: buoni pasto dal valore attuale di 4,18 euro giornaliero ad un valore di 5,18 euro giornaliero (vedi art. 47 bis).

ANPAS

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente C.C.N.L., non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31.12.2018, le organizzazioni ANPAS operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2019), un Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) di 120 euro lordi annui. La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale. L’applicazione dell'E.G.R. compete ai lavoratori in forza. L’organizzazione calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di competenza. L’ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’E.G.R.. Le organizzazioni aderenti ad ANPAS che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., un confronto per definire la sospensione, l'esonero, il riconoscimento […]

AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’ – Ferie

Istituto: Ferie l fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dall’1.7.2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12.3.1980, come modificato dall'art. 5 dell’A.N. 27.11.2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate In cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Fatti salvi gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, la medesima indennità non è cumulabile e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Nei casi in cui i suddetti accordi comunque prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie invece inferiore rispetto a quello stabilito nel presente articolo, le parti a […]

AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’ – Una tantum

Istituto: Una tantum Per il personale in forza al 10-05-2022 (data di sottoscrizione dell'Accordo) a integrale copertura del periodo 1.1.2021 - 30.6.2022, viene riconosciuta la somma una tantum di euro 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 - 250). Dette somme sono riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a euro 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari euro 250, quest'ultima va erogata a condizione che sia assicurata dal Governo la copertura del mancati ricavi relativi al periodo 1.1.2021 - 31.3.2022. La somma una tantum: - va rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 1.1.2021 - 30.6.2022; - è riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell'orario convenuto nel centrato individuale; - è erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum va rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all'interno del periodo 1.1.2021 - 30.6.2022 nell'ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe; - non […]

CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA)

Istituto: Maternità È riconosciuto, a far data dal 1.7.2022, per il congedo di maternità e paternità di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato: - per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo; - per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi cinque mesi di congedo; - per il lavoratore/lavoratrice mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di due mesi, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice mono genitore, il periodo retribuito di due mesi di cui al presente punto, potrà essere usufruito entro otto anni dalla data di accoglimento del bambino.

CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA) – Previdenza complementare

Istituto: Previdenza complementare Con decorrenza dall’1.7.2022, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. e, pertanto, sarà pari al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

Istituto: Indennità di vacanza contrattuale Il contratto collettivo nazionale del 15-01-2020 , in relazione al triennio 1.1.2019 - 31.12.2021, esplica i suoi effetti sia normativi sia economici dal 1.1.2019 salvo diversa prescrizione del presente contratto. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., sarà corrisposto, a decorrere dalla data di scadenza medesima, un “elemento provvisorio della retribuzione” pari al 30% dell’indice IPCA applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’indice predetto. Dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale l'indennità cesserà di essere erogata. Tale indennità nelle misure sopra indicate sarà assorbita con gli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto.