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AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO

Con accordo 31 marzo 2021 Fiavet, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno concordato di posticipare a settembre e novembre 2021 la II e la III tranche di una tantum previste precedentemente a marzo e a settembre 2021 (articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019) . Viene prorogato inoltre a ottobre 2021 il termine previsto all’art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 per la conclusione di un accordo in tema di Premio di risultato.

AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE

Istituto: Contributi contrattuali Il contributo contrattuale pari a 20 euro, avviene con trattenuta operata dal datore di lavoro con la competenza del mese di novembre 2021. Le aziende si impegnano a dare comunicazione ai lavoratori mediante affissione nelle bacheche dei luoghi di lavoro da effettuarsi a partire dall’1.10.2021. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendano versare tale contributo devono dare comunicazione per iscritto agli uffici dell'Azienda entro il termine perentorio del 20.10.2021.

FARMACIE PRIVATE

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa A decorrere dall’1.11.2021, per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile nel T.F.R., a carico del datore di lavoro.

FARMACIE PRIVATE – Minimi Retributivi

Istituto: Minimi retributivi A decorrere dall’1.11.2021 vanno erogati aumenti retributivi mensili di 80 euro commisurati al 1° livello della paga base. Le parti non hanno ancora diffuso le tabelle con i nuovi minimi. Con riferimento all’attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto al Covid-19, all’esclusivo fine di incentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest’ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200,00 euro lordi.

FARMACIE PRIVATE – Quadri

Istituto: Quadri Con decorrenza dall’1.11.2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre Aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l’articolazione di seguito indicata. Area Q1: come già previsto dal C.C.N.L., Direttore responsabile; Area Q2: appartiene a tale area il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipa rione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all’art. 4; Area Q3: il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI – MISERICORDIE

Al personale assunto prima dell’1.1.2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Rinnovo 11-05-2021 è riconosciuto un importo a titolo di Una tantum pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) parametrati sulla categoria C3 (come da Tabella 2 allegata). L’Una Tantum è erogata in quattro tranches da 300 euro ciascuna e riparametrata per le altre categorie rispettivamente nei mesi di: • luglio 2021 • settembre 2021 • novembre 2021 • gennaio 2022

METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) – Contributi Sindacali

Istituto: Contributi sindacali In occasione del rinnovo del C.C.N.L. i sindacati stipulanti Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021.

OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA) DA 01.11.2021 Livelli Minimo 6 Q 2.057,30 6 2.057,30 5 1.843,67 4 1.712,66 3 1.627,86 2 1.545,11 1 1.218,04 Apprendistato professionalizzante dal 10.03.2017 6 (1°-15° m.) 1.712,66 6 (16°-26° m.) 1.843,67 6 (27°-36° m.) 2.057,30 5 (1°-14° m.) 1.627,86 5 (15°-25° m.) 1.712,66 5 (26°-36° m.) 1.843,67 4 (1°-12° m.) 1.545,11 4 (13°-24° m.) 1.627,86 4 (25°-36° m.) 1.712,66 3 (1°-11° m.) 1.218,04 3 (12°-23° m.) 1.545,11 3 (24°-36° m.) 1.627,86 2 (1°-10° m.) 1.218,04 2 (11°-36° m.) 1.545,11 Dall’1.11.2021 l'indennità di contingenza e l'E.D.R. sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.