METALMECCANICI – CISAL/ANPIT
Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14-05-2019 ha validità dall’1.6.2019 e scade il 31.5.2022, sia per la parte economica che normativa.
Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14-05-2019 ha validità dall’1.6.2019 e scade il 31.5.2022, sia per la parte economica che normativa.
Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto collettivo nazionale di lavoro multiservizi è in vigore dal 01 giugno 2019 al 31 maggio 2022.
Istituto: Premio di produzione È istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti: Categoria + 2 punti + 4 punti + 6 punti (Importi in Euro) I Super 150,00 200,00 250,00 I 140,00 190,00 240,00 II 125,00 165,00 210,00 III 110,00 150,00 190,00 Al verificarsi della condizione sopra indicata vengono corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum. La corresponsione ha luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione.
Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA) DA 01.06.2022 Livelli Minimo Q 2.528,38 1 2.428,38 2 2.111,61 3 (*) 1.742,11 4 1.530,95 5 (**) 1.372,57 6 1.266,97 7 1.161,40 8 1.055,83 PANIFICAZIONE INDUSTRIALE DA 01.06.2022 Livelli Minimo 1 1.608,96 2 1.483,55 3A 1.366,82 3B 1.272,40 4 1.073,14 5 955,56 6 804,97
Istituto: Minimi retributivi ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI DA 01.06.2022 Livelli Minimo 1/2 2.139,09 1/3 2.045,96 1/4 1.952,41 1/5 1.882,89 2/1 1.813,42 2/2 1.765,11 2/3 1.694,88 2/4A 1.601,94 2/4B 1.571,44 2/5 1.553,62 2/6 1.483,45 3/1 1.341,31 3/2 1.226,61
Istituto: Una tantum 1. Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo ( 22-03-2022), ad integrale copertura del periodo 1.1.2021 - 30.4.2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate. Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge. Le somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 16.12.2016, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022. A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo entro il 10.6.2022. In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022. Resta inteso che […]
Istituto: Previdenza complementare A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%. Società non aderenti al Fondo Astri e aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto sono tenute, con le medesime decorrenze, ad incrementare il contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31.12.2018, di un importo in cifra fissa, per ciascuna decorrenza, corrispondente al valore del contributo aggiuntivo dello 0,5%, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1 del vigente C.C.N.L.
L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Nelle aziende dove non c'è contrattazione a livello aziendale per i premi di partecipazione, viene erogato a tutti i dipendenti, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L'importo è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno.
Istituto: Retribuzione A far data dall’1.1.2022 le tabelle vengono modificate come segue: Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi Tipologia di maggiorazione Maggiorazione in vigore fino alla data del 31.12.2018 Tabella in vigore dall’1.1.2019 dall’1.1.2022 Flessibilità 9,62% 9,50% 10% Discontinui notturno 14,40% 14,22% 15% Turni diurni 6% 5,92% 6% Turni notturni 24% 23,69% 24% Lavoro notturno 54% 54,81% 55% Lavoro domenicale e/o festivo 54% 54,81% 55% Lavoro domenicale e/o festivo con riposo compensativo per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) 30% 30,45% 31% Maggiorazioni straordinario feriale 30% 30,45% 31% Maggiorazione straordinario notturno e festivo 54% 54,81% 55% Maggiorazioni straordinario non collegato con normale orario lavoro: a) se diurno, con minimo di due ore di retribuzione 30% 30,45% 31% b) se notturno, con minimo di tre ore di retribuzione 60% 60,90% 61% Maggiorazioni straordinario notturno e festivo per i lavoratori addetti a turno notturno: a) lavoro notturno 60% 60,90% 61% b) lavoro festivo 60% 60,90% 61% Settore Cartario-Cartotecnico Tipologia di maggiorazione Maggiorazione in vigore fino alla data del 31.12.2018 Tabella in vigore dall’1.1.2019 dall’1.1.2022 Flessibilità 9,62% 9,50% 10% Discontinui notturno 14,40% 14,40% 15% Turni diurni (per 1° e 2° turno) 7,68% 7,68% 8% Turni notturni (3° turno) 25,02% 25,02% 26% Cambio squadre 1° e 3° […]
Istituto: Handicap e invalidità Per ciascun familiare fiscalmente a carico, che risulti portatore di handicap ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, viene corrisposto un contributo annuale di euro 1.032,91; tale contributo va corrisposto entro il mese di giugno di ciascun anno, su presentazione di certificazione medica attestante per l'anno in corso il sussistere delle anzidette condizioni; tale contributo assorbe fino a concorrenza, le analoghe provvidenze economiche correnti a livello regionale o aziendale.
Istituto: Elemento di garanzia retributiva Con le competenze del mese di giugno è riconosciuto un importo annuo di 170 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato delle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui all’art. 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione) che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl.