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Assistenza fiscale

Assistenza fiscale

Adempimento: Conguagli fiscali delle somme a debito o a credito derivanti dall'assistenza fiscale Soggetti: Sostituto che effettua assistenza fiscale Modalità: Dalle competenze di novembre Normativa di riferimento: Agenzia Entrate Provv. 15.2.2022

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO

Istituto: Una tantum Con il Verbale di Accordo del 09.03.2022 le Parti hanno posticipato la 2° e la 3° tranche di una tantum (previste ad aprile e giugno 2022) rispettivamente a ottobre e novembre 2022.

ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI

Istituto: Minimi retributivi ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI DA 01.11.2022 Livelli Minimo 1/2 2.149,55 1/3 2.055,97 1/4 1.961,96 1/5 1.892,10 2/1 1.822,29 2/2 1.773,75 2/3 1.703,17 2/4A 1.609,77 2/4B 1.579,13 2/5 1.561,22 2/6 1.490,71 3/1 1.347,87 3/2 1.232,61

ATTIVITA’ FERROVIARIE

Istituto: Minimi retributivi In relazione a quanto previsto dall’art. 27 (Classificazione professionale) del presente C.C.N.L., i valori dei minimi contrattuali mensili sono i seguenti: Liv. Nuovi minimi Dall’1.5.2022 Dall’1.11.2022 Dall’1.8.2023 Q Quadri Q1 Q2 2.430,45 2.470,68 2.517,62 2.135,42 2.170,77 2.212,01 A - Direttivi A 2.065,18 2.099,37 2.139,25 B Tecnici Specializzati B1 B2 B3 1.966,84 1.999,40 2.037,38 1.882,54 1.913,70 1.950,06 1.854,45 1.885,15 1.920,96 C - Tecnici C1 C2 1.812,30 1.842,30 1.877,30 1.784,20 1.813,73 1.848,19 D Operatori Specializzati D1 D2 D3 1.756,10 1.785,17 1.819,08 1.699,91 1.728,05 1.760,88 1.671,81 1.699,48 1.731,77 E Operatori E1 E2 E3 1.643,71 1.670,92 1.702,66 1.573,47 1.599,52 1.629,91 1.545,37 1.570,95 1.600,79 F Generici F1 F2 1.432,98 1.456,70 1.484,37 1.404,88 1.428,14 1.455,27  

AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’

Istituto: Una tantum Per il personale in forza al 10-05-2022 (data di sottoscrizione dell'Accordo) a integrale copertura del periodo 1.1.2021 - 30.6.2022, viene riconosciuta la somma una tantum di euro 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 - 250). Dette somme sono riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a euro 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari euro 250, quest'ultima va erogata a condizione che sia assicurata dal Governo la copertura del mancati ricavi relativi al periodo 1.1.2021 - 31.3.2022. La somma una tantum: - va rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 1.1.2021 - 30.6.2022; - è riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell'orario convenuto nel centrato individuale; - è erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum va rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all'interno del periodo 1.1.2021 - 30.6.2022 nell'ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe; - non […]

BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ACCONCIATORI

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell' accordo 10.10.2022 va corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 246 euro. L'importo “una tantum” va erogato in 3 soluzioni: la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza pari a 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo va erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “una tantum” è inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'“una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. Secondo consolidata prassi negoziale tra le […]

CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

CERAMICA, CHIMICA (PICCOLA INDUSTRIA – FINO A 49 DIPENDENTI)

Istituto: Una tantum Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al  17-02-2022 ( data di sottoscrizione dell'accordo) va corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. L'importo “una tantum” di cui sopra va erogato in due tranches: - 100 euro ad aprile 2022; - 100 euro a novembre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’”una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a […]

MODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO

Istituto: Una tantum Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 17-02-2022 (data di sottoscrizione dell'accordo) verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 180, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. L'importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due tranches: - 90 euro ad aprile 2022; - 90 euro a novembre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse. L'importo dell’”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'“una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali […]

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Istituto: Una tantum A copertura del periodo pregresso dall’1.1.2021 al 30.9.2022 al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà erogato un importo forfettario di euro 100 al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100 - 200) e senza alcun effetto di trascinamento. La predetta somma di 100 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dall’1.1.2021 al 30.9.2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in due tranches di pari importo di 50 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023. Gli importi forfettari di cui ai capoversi che precedono vanno riproporzionati nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell'I.V.C., nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto.   Liv. Par. Importo totale una tantum Da erogare con la retribuzione del mese di novembre 2022 Da erogare con la retribuzione del mese di maggio 2023 C4 100 74,63 37,31 37,31 C3 125 93,28 46,64 46,64 C2 134 100,00 50,00 50,00 C1 152 113,43 56,72 56,72 B3 155 115,67 57,84 57,84 B2 162 120,90 60,45 60,45 B1 170 126,87 […]

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi Le aziende che hanno dato seguito, con decorrenza dall’1.2. 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 82, procedono, dall’1.9.2022, all'applicazione, secondo il comparto di appartenenza, dei minimi contrattuali secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 24.1.2020 alla medesima data dell’1.2.2022.  In conseguenza, ai lavoratori in forza alla data dell’1.9.2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022 gli arretrati relativi al suddetto periodo.L'erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1.2.2022 - 31.8.2022. Saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022. In caso risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 - novembre 2022, l'importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito. Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..