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Comunicazioni obbligatorie somministrati (slitta a lunedì 21 ottobre 2024)

ATTIVITA’ FERROVIARIE

In sostituzione delle soppresse festività di cui alla L. 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano, nel corso di ciascun anno, quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo. A far data dall’1.1.2023, nell’ottica di agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche come strumento di maggiore attrattività verso il personale neoassunto, ai soli lavoratori con anzianità di servizio fino a 8 anni è consentita la frazionabilità in ore, per periodi comunque non inferiori ad un’ora, di uno dei suddetti quattro giorni di permesso individuale retribuito. A tal fine, in caso di frazionamento, la giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nei caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.

AUTOFERROTRANVIERI – MOBILITA’

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dall’1.1.2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo T.P.L. Salute è pari a euro 144,00 (euro 12,00/mese, comprensive del contributo annuo stabilito dall'art. 38 lett. b) dell'A.N. 28.11.2015) per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Istituto: Mensa Dal 1 gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da Euro 7,00 a Euro 8,00 per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione di almeno 5 ore giornaliere; in caso di prestazione inferiore alle 5 ore giornaliere il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Si noti che l'indennità di mensa ove esistente, ovvero il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori in modalità agile.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI – Una tantum

Istituto: Una tantum L'accordo prevede che, a copertura dell'anno 2022 (il contratto collettivo era scaduto il 31 dicembre 2021), verrà corrisposto un importo forfettario di euro 560 lordi al livello C1, riparametrato secondo la scala vigente (vedi tabella successiva), in una unica soluzione, con la retribuzione di gennaio 2023. La una tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta (anche per i lavoratori part-time) sulla base dei mesi di effettivo servizio (o della prestazione lavorativa, nel caso del part-time), non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

CARTAI (INDUSTRIA)

Istituto: Formazione e addestramento professionale Le Parti, riconoscono l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (Enipg) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore. A decorrere da gennaio 2022 viene istituto un contributo di assistenza contrattuale. Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all’iscrizione a decorrere da gennaio 2022. Per il pagamento della quota: - le aziende fino ai 15 dipendenti versano un contributo nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023 e 0,10% a regime, dal 2024; - le aziende sopra i 15 dipendente verseranno lo 0,10% della retribuzione annua lorda a decorrere da gennaio 2023. Al contributo non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue.

CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA) – Retribuzione

Istituto: Retribuzione Con decorrenza dall’1.1.2023, verranno applicate le percentuali di cui alla seguente tabella.   Operai Intermedi Impiegati Lavoro straordinario diurno 30% 30% 30% Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati  50% 50% 55% Lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30% - - Lavoro straordinario notturno  60% 60% 75% Lavoro ordinario festivo 50% 50% 55% Lavoro straordinario festivo 60% 60% 75% Lavoro straordinario festivo notturno  70% 70% 100% Lavoro ordinario festivo notturno  60% 60% 75%

CERAMICA (INDUSTRIA) Minimi retributivi

CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) DA 01.01.2023 Livelli Minimo A 1 2.528,99 B 1 2.278,10 B 2 2.278,10 C 1 1.985,57 C 2 1.985,57 C 3 1.985,57 D 1 1.791,07 D 2 1.791,07 D 3 1.791,07 E 1 1.630,03 E 2 1.630,03 F 1.526,99   CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) - Sanitari e stoviglieria DA 01.01.2023 Livelli Minimo A 1 2.195,51 B 1 2.033,60 B 2 2.033,60 C 1 1.804,70 C 2 1.804,70 C 3 1.804,70 D 1 1.623,69 D 2 1.623,69 D 3 1.623,69 E 1 1.516,43 E 2 1.516,43 E 3 1.516,43 F 1.501,98   CERAMICA CONFINDUSTRIA (già Assopiastrelle) - Refrattari DA 01.01.2023 Livelli Minimo A 1 2.528,99 B 1 2.278,10 B 2 2.278,10 C 1 1.985,57 C 2 1.985,57 C 3 1.985,57 D 1 1.791,07 D 2 1.791,07 D 3 1.791,07 E 1 1.630,03 E 2 1.630,03 E 3 1.526,99

CERAMICA (INDUSTRIA) – Previdenza complementare

Istituto: Previdenza complementare Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13.3.2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica (si veda Capitolo VII - Parte IX -”Welfare di settore” - “Previdenza Complementare”) - le Parti concordano che l’ammontare dell’aliquota di contributo a Foncer per la sola parte a carico del datore di lavoro - come disciplinata nel C.C.N.L. 16.11.2016 cui si rinvia - sia incrementato dello 0,1% a decorrere dall’1.1.2022 e di un ulteriore 0,1% dall’1.1.2023, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R

COMMERCIO – CONFCOMMERCIO – Una tantum

Istituto: Una tantum Ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 (la data di sottoscrizione dell'Accordo ponte), va corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4. L'importo di cui al punto precedente va riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate: - 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023; - 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023. Gli importi  vanno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.   Liv. UT 1.1.2023 UT 1.3.2023 Quadri 347,22 260,42 I 312,78 234,58 II 270,56 202,92 III 231,25 173,44 IV 200,00 150,00 V 180,69 […]

COMMERCIO – CONFESERCENTI – Una tantum

Istituto: Una tantum Ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 (la data di sottoscrizione dell'Accordo ponte), va corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento . L'importo va riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate: - 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023; - 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.   Liv. UT 1.1.2023 UT 1.3.2023 Euro Quadri 347,22 260,42 I 312,78 234,58 II 270,56 202,92 III 231,25 173,44 IV 200,00 150,00 V 180,69 135,52 VI 162,22 121,67 VII 138,89 104,17 Operatori di vendita     I Cat. 188,79 141,60 II Cat. 158,50 118,88

CONCERIE (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'Elemento di garanzia retributiva sarà pari a 8 (otto) euro mensili a decorrere dall’1.1.2023.