Nell’ambito della riduzione contributiva (decontribuzione) sui premi di produttiva (legge n. 96/2017) occorre inserire anche la aliquota aggiuntiva dello 0,50% della retribuzione imponibile. Pertanto – chiarisce l’INPS – i datori di lavoro che hanno titolo alla riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali Ivs) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.
La legge n. 297/1982 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, per cui una volta applicato l’esonero sul contributo aggiuntivo 0,50%, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del TFR del lavoratore.