L’INPS con messaggio n. 413 del 2 febbraio 2020 ha affermato che, il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria dalle aziende con almeno 50 dipendenti, non rientra nelle disponibilità del lavoratore che, avendo deciso di lasciare le quote di TFR presso l’azienda datrice di lavoro, voglia successivamente aderire a una forma di previdenza complementare.
Il Fondo di Tesoreria è gestito dall’INPS per conto dello Stato ed è finanziato mensilmente da quanto maturato dai lavoratori dipendenti, da aziende con almeno 50 addetti, a titolo di TFR che hanno optato per mantenerne la destinazione naturale di tali somme (TFR, appunto) piuttosto che destinarle a un sistema pensionistico aggiuntivo.
Secondo l’INPS quanto accantonato ha natura previdenziale e non è soggetta al c.d. principio di portabilità che riconosce ai lavoratori iscritti alla previdenza integrativa la facoltà di trasferire la posizione contributiva maturata in un fondo pensione verso un altro.
Quanto accantonato, quindi, potrà essere liquidato esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o da quanto eventualmente previsto, a titolo di condizione di miglior favore, in azienda.