Il DPCM 9 marzo 2020 è ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e operativo dal 10 marzo al 3 aprile 2020 (salve ulteriori proroghe) che dispone, tra l’altro, la sospensione delle attività aggregative, culturali, l’obbligo per bar e ristoranti di rispettare la chiusura alle ore 18:00 e il rispetto – per ogni attività commerciale – delle regole di sicurezza e igiene relative al contingentamento e distanza tra clienti.
Spostamenti. Non c’è divieto assoluto ma forti restrizioni che limitano al massimo gli spostamenti giustificati solo da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza. A tale proposito, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, deve essere prodotta apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le cui conseguenze, lo ricordiamo, sono di natura penale. Per i lavoratori dipendenti, suggeriamo di tenere a portata di mano copia del contratto di assunzione o dell’ultimo cedolino paga o di attestazione rilasciata dal datore di lavoro dalla quale risulti in essere il rapporto di lavoro alla data.
Lavoratori e datori di lavoro. La modalità di lavoro agile (Smart Working) è senz’altro quella che, rispetto alle restrizioni imposte, potrebbe aiutare lo svolgimento delle attività amministrative. Per attivare tale modalità di lavoro è necessario seguire preventivamente una specifica procedura telematica oltre l’adeguamento delle misure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (DVR). Le parti, quindi, potranno ricorrere, nei casi previsti e consentiti, a periodi di congedo ordinario e di ferie (verificare CCNL applicato).
Attività sospese o chiuse. Le attività relative a manifestazioni culturali, ludiche, sportive, religiose, fieristiche oltre che cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale scommesse, sale bingo, discoteche e altri locali similari sono sospese. La sospensione opera anche per ogni forma di attività culturale e formativa, servizi educativi, attività sportiva di qualsiasi genere. Chiusi musei e ogni altro sito culturale.
Attività commerciali, somministrazione alimenti e bevande. L’apertura di bar e ristoranti è consentita dalle ore 06:00 alle ore 18:00 nel rispetto delle misure di distanza richieste dalle nuove prescrizioni. L’accesso alle attività commerciali sono consentite purché contingentate al fine di evitare ogni forma di assembramento e la garanzia di una distanza di sicurezza, tra un frequentatore e un altro, di almeno un metro. Grandi e medie strutture di vendita al pubblico (compresi eventuali negozi presenti) dovranno rispettare l’obbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi fermi restando gli obblighi di “contingentamento” e rispetto della “distanza minima di un metro” tra i clienti. Farmacie e parafarmacie, punti di vendita di generi alimentari potranno svolgere regolare attività nel rispetto delle predette prescrizioni pena l’applicazione della sanzione della sospensione attività.