In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “CURA ITALIA”, uno dei primi provvedimenti di rilievo è la sospensione per un periodo complessivo di 60 giorni dei licenziamenti di natura economica e collettivi.
Relativamente ai licenziamenti collettivi, le cui procedure sono state avviate dopo il 23 febbraio, il periodo di sospensione varrà per 60 giorni a prescindere dal possibile collegamento all’emergenza COVID-19.
Medesimo principio per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (es. riduzione di personale, soppressione posto di lavoro, ecc.) che, di fatto, devono ritenersi congelati sia per quelli derivanti dalla procedura presso l’INL che per quelli che abbiano raggiunto un accordo con previsione di un incentivo all’esodo.
Una disposizione non nuova nel ns. Paese che riecheggia il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 emesso subito dopo la seconda guerra mondiale per favorire la ripresa industriale ed economica: