L’INPS, come previsto dal Decreto-Legge n. 18 (c.d. Cura Italia), rende pubbliche con messaggio n. 1288 dello scorso 20 marzo le prime istruzioni che interessano lavoratori autonomi e parasubordinati e subordinati.
Il Decreto- Legge n. 18 prevede il riconoscimento di un’indennità – attualmente solo per il mese di marzo 2020 – erogata dall’INPS pari a euro 600 non soggette a imposizione fiscale.
Le indennità, come di seguito elencate, non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza e potranno essere presentate in via telematica mediante i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini, patronati (www.inps.it).
LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI.
Sono interessati all’indennità:
- liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti di studi associati o società semplici riconducibili a redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1 del T.U.I.R) nonché iscritti alla Gestione Separata INPS (legge 335/95);
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto in essere alla data del 23 febbraio 2020 che risultano iscritti, ai sensi della legge 335/95, alla Gestione Separata INPS.
Risultano esclusi da tale indennità i titolari di un trattamento pensionistico diretto e coloro che risultano titolari di altre forme di previdenza obbligatoria.
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA.
Interessati sono:
- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Risultano esclusi da tale indennità i titolari di un trattamento pensionistico diretto e coloro che risultano titolari di altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione Separata INPS.
LAVORATORI STAGIONALI SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI.
Interessati i lavoratori dipendenti stagionali settore turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020.
Risultano esclusi da tale indennità i titolari di un trattamento pensionistico diretto e i titolari di rapporto di lavoro dipendente in essere alla data del 17 marzo 2020.
LAVORATORI AGRICOLI.
Destinatari sono gli operai agricoli a tempo determinato e gli iscritti negli elenchi annuali purché:
- possano far valere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel corso del 2019
- non siano titolari di pensione.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.
Destinatati i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che possano far valere i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al FOndo
- reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019
- esclusi i titolari di trattamento pensionistico diretto e coloro che erano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Con messaggio n. 1381 del 26 marzo, l’Istituto fornisce istruzioni per una modalità di accesso semplificata per dette richieste.